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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 dicembre 2020, n. 29452 – In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, a seguito della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 – che ha provveduto alla riduzione degli esoneri contributivi individuando una netta distinzione tra le regioni del Sud e del Centro – Nord, con esclusione dei cosiddetti territori minori – il legislatore italiano, con l’art. 45 della legge n. 724 del 1994 e con il successivo d.m. 22 giugno 1995, ha provveduto alla rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi con riferimento alte sole regioni del Sud, senza fare alcuna menzione dei cosiddetti territori minori, che devono, pertanto, ritenersi esclusi dai benefici in esame

in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, a seguito della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 - che ha provveduto alla riduzione degli esoneri contributivi individuando una netta distinzione tra le regioni del Sud e del Centro - Nord, con esclusione dei cosiddetti territori minori - il legislatore italiano, con l'art. 45 della legge n. 724 del 1994 e con il successivo d.m. 22 giugno 1995, ha provveduto alla rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi con riferimento alte sole regioni del Sud, senza fare alcuna menzione dei cosiddetti territori minori, che devono, pertanto, ritenersi esclusi dai benefici in esame

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2020, n. 28409 – Il criterio per determinare la natura pubblica o privata di un ente deve fare i conti, da un lato, con l’art. 97, comma 2, Cost.. il quale sancisce che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge» e, dall’altro, con la disposizione dettata dall’art. 4 della I. 20 marzo 1975, n. 70, secondo la quale «nessun ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge»

Il criterio per determinare la natura pubblica o privata di un ente deve fare i conti, da un lato, con l'art. 97, comma 2, Cost.. il quale sancisce che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge» e, dall'altro, con la disposizione dettata dall'art. 4 della I. 20 marzo 1975, n. 70, secondo la quale «nessun ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2020, n. 29115 – Grava, quindi, sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con l’inadempimento del datore di lavoro

Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro. Ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori previsto dall'art. 4 della l. n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi, direttamente o indirettamente, l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dall'ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (c.d. controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell'accesso ad aule riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate

TRIBUNALE DI BOLOGNA – Ordinanza 31 dicembre 2020 – Natura discriminatoria delle condizioni di accesso alle sessioni di lavoro dei Riders

TRIBUNALE DI BOLOGNA - Ordinanza 31 dicembre 2020 Riders - Piattaforma digitale - Natura discriminatoria delle condizioni di accesso alle sessioni di lavoro - Parametri di elaborazione del ranking c.d. reputazionale - Priorità di scelta delle sessioni di lavoro - Causa che ha dato luogo al mancato rispetto della sessione prenotata Con ricorso proposto, in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 dicembre 2020, n. 29765 – I rapporti tra Aziende ospedaliere e Università, quali emergenti dall’esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente la sussistenza della legittimazione di entrambi

I rapporti tra Aziende ospedaliere e Università, quali emergenti dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente la sussistenza della legittimazione di entrambi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2020, n. 28414 – Il bando di concorso indetto, nell’ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l’assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all’esito di determinate procedure selettive, costituisce infatti un’offerta contrattuale al pubblico, per cui il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede

Il bando di concorso indetto, nell'ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l'assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all'esito di determinate procedure selettive, costituisce infatti un'offerta contrattuale al pubblico, per cui il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede

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