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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2021, n. 20819 – Accertamento del carattere discriminatorio della clausola contrattuale relativamente ai criteri di assunzione dei dipendenti, nonché alle condizioni di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 luglio 2021, n. 20819 Rapporto di lavoro - Personale di cabina degli aeromobili - Accertamento del carattere discriminatorio della clausola contrattuale relativamente ai criteri di assunzione dei dipendenti, nonché alle condizioni di lavoro Svolgimento del processo 1. La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 328 del 2019, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2021, n. 20728 – Per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce logica conseguenza della perdurarla del rapporto di lavoro durante i periodi di sosta, come si desume dal fatto che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività né l’indennità di disoccupazione, né l’indennità di malattia, e nemmeno possono iscriversi nelle liste di collocamento

Per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce logica conseguenza della perdurarla del rapporto di lavoro durante i periodi di sosta, come si desume dal fatto che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività né l'indennità di disoccupazione, né l'indennità di malattia, e nemmeno possono iscriversi nelle liste di collocamento

TRIBUNALE DI ROMA – Ordinanza 30 giugno 2021 – Illegittimità del provvedimento per mancanza dei presupposti legali per l’utilizzazione dell’ammortizzatore sociale

TRIBUNALE DI ROMA - Ordinanza 30 giugno 2021 Sospensione della prestazione lavorativa con collocamento in CIGO con causale Covid-19 a zero ore - Illegittimità del provvedimento - Mancanza dei presupposti legali per l’utilizzazione dell’ammortizzatore sociale - Mero fine ritorsivo e per attuare politiche di riorganizzazione aziendale dettate da ragioni di convenienza economica - Alcuna compressione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2021, n. 19308 – L’unicità del rapporto presuppone la legittimità della vicenda traslativa regolata dall’art. 2112 c.c.: sicché, accertatane l’invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente

L'unicità del rapporto presuppone la legittimità della vicenda traslativa regolata dall'art. 2112 c.c.: sicché, accertatane l'invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20253 – Il divieto di variazione peggiorativa, sancito dall’art. 2103 c.c., escluda che al prestatore di lavoro possano essere affidate, anche se soltanto secondo un criterio di equivalenza formale, mansioni sostanzialmente inferiori a quelle in precedenza disimpegnate, dovendo il giudice di merito accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantiscano al contempo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali.

Il divieto di variazione peggiorativa, sancito dall'art. 2103 c.c., escluda che al prestatore di lavoro possano essere affidate, anche se soltanto secondo un criterio di equivalenza formale, mansioni sostanzialmente inferiori a quelle in precedenza disimpegnate, dovendo il giudice di merito accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantiscano al contempo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2021, n. 20099 – Ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato è l’ampiezza di prestazioni e l’intensità della collaborazione, che devono essere tali da comportare l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale, intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l’altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto

Ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato è l'ampiezza di prestazioni e l'intensità della collaborazione, che devono essere tali da comportare l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18943 – Ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione

Ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione

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