lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 aprile 2021, n. 10158 – L’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, previsto dall’art. 29 d.lg. 276/2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore

L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 d.lg. 276/2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 18 maggio 2021, n. 155 – L’inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante, in forza delle mansioni esercitate, secondo il C.C.N.L. applicabile – rientri tra le “irregolarità (…) in materia di lavoro e legislazione sociale” che possono essere contestate dall’Ispettorato nell’esercizio del potere di disposizione

L’inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante, in forza delle mansioni esercitate, secondo il C.C.N.L. applicabile - rientri tra le "irregolarità (...) in materia di lavoro e legislazione sociale" che possono essere contestate dall’Ispettorato nell’esercizio del potere di disposizione.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2021, n. 10377 – Il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto a causa dell’illegittima collocazione in cassa integrazione determina la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento integrale dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell’art. 1223 c.c., commisurandoli, almeno, all’entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l’intero periodo di inadempimento

Il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto a causa dell'illegittima collocazione in cassa integrazione determina la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento integrale dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell'art. 1223 c.c., commisurandoli, almeno, all'entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l'intero periodo di inadempimento

TRIBUNALE DI ROMA – Sentenza 29 marzo 2021, n. 2080 – Interesse del lavoratore ad accertare in giudizio la inconfigurabilità di un ramo d’azienda oggetto del trasferimento

TRIBUNALE DI ROMA - Sentenza 29 marzo 2021, n. 2080 Atto di scissione parziale - Assegnazione ramo d'azienda organizzato - Passaggio di dipendenti - Interesse del lavoratore ad accertare in giudizio la inconfigurabilità di un ramo d'azienda oggetto del trasferimento - Creditore della prestazione retributiva - Mutamento della persona del debitore/datore di lavoro, non irrilevante [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2021, n. 10378 – La violazione dei criteri, stabiliti in sede di contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione comporta, per il lavoratore ingiustificatamente sospeso non il diritto alla riammissione in servizio, versandosi in tema di facere infungibile fuori della sfera di operatività dell’art. 18, l. n. 300/1970, ma solo il diritto al risarcimento del danno

La violazione dei criteri, stabiliti in sede di contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione comporta, per il lavoratore ingiustificatamente sospeso non il diritto alla riammissione in servizio, versandosi in tema di facere infungibile fuori della sfera di operatività dell'art. 18, l. n. 300/1970, ma solo il diritto al risarcimento del danno

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2021, n. 10376 – La violazione dei criteri, stabiliti in sede di contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione comporta, per il lavoratore ingiustificatamente sospeso non il diritto alla riammissione in servizio, versandosi in tema di facere infungibile fuori della sfera di operatività dell’art. 18, l. n. 300/1970, ma solo il diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra le retribuzioni spettanti nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto ed il trattamento di cassa integrazione corrisposto nello stesso periodo

La violazione dei criteri, stabiliti in sede di contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione comporta, per il lavoratore ingiustificatamente sospeso non il diritto alla riammissione in servizio, versandosi in tema di facere infungibile fuori della sfera di operatività dell'art. 18, l. n. 300/1970, ma solo il diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra le retribuzioni spettanti nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto ed il trattamento di cassa integrazione corrisposto nello stesso periodo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 10030 – La reggenza di un ufficio dirigenziale si caratterizza per la straordinarietà e temporaneità, da rapportare funzionalmente alla copertura del posto mediante nomina di un titolare, sicché il superamento di tali limiti, qualora i compiti siano conferiti a persona munita di inquadramento non dirigenziale, comporta lo svolgimento di mansioni superiori da remunerare consequenzialmente ai sensi dell’art. 52 d. lgs. 165/2001

La reggenza di un ufficio dirigenziale si caratterizza per la straordinarietà e temporaneità, da rapportare funzionalmente alla copertura del posto mediante nomina di un titolare, sicché il superamento di tali limiti, qualora i compiti siano conferiti a persona munita di inquadramento non dirigenziale, comporta lo svolgimento di mansioni superiori da remunerare consequenzialmente ai sensi dell'art. 52 d. lgs. 165/2001

Torna in cima