CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 10030 – La reggenza di un ufficio dirigenziale si caratterizza per la straordinarietà e temporaneità, da rapportare funzionalmente alla copertura del posto mediante nomina di un titolare, sicché il superamento di tali limiti, qualora i compiti siano conferiti a persona munita di inquadramento non dirigenziale, comporta lo svolgimento di mansioni superiori da remunerare consequenzialmente ai sensi dell’art. 52 d. lgs. 165/2001