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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 5542 depositata il 22 febbraio 2023 – In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee, ove la conversione sia impedita dalle norme settoriali richiamate al punto che precede, vigenti ratione temporis, le disposizioni di diritto interno, che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità, vanno interpretate in conformità al canone dell’effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno con esonero dall’onere probatorio nei limiti previsti dall’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n.183 ( successivamente trasfuso nell’art. 28 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati

In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee, ove la conversione sia impedita dalle norme settoriali richiamate al punto che precede, vigenti ratione temporis, le disposizioni di diritto interno, che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità, vanno interpretate in conformità al canone dell’effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno con esonero dall’onere probatorio nei limiti previsti dall’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n.183 ( successivamente trasfuso nell’art. 28 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati

Differimento del termine per l’adempimento delle attività, di cui all’art. 2, comma 5, e all’art. 5, comma 1, del Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67, al 17 aprile 2023 – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 29 marzo 2023

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 29 marzo 2023 Differimento del termine per l’adempimento delle attività, di cui all’art. 2, comma 5, e all’art. 5, comma 1, del Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67, al 17 aprile 2023 I termini per le comunicazioni di lavoro notturno e per l'adempimento di [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 8663 depositata il 27 marzo 2023 – La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile

La violazione dell'obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l'adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell'onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8517 depositata il 24 marzo 2023 – In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell’INPS, anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l’Inps, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d’imposta, trattenendo l’importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all’erario

In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell'INPS, anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l'Inps, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8508 depositata il 24 marzo 2023 – Inammissibilità del ricorso per violazione del principio dell’autosufficienza nei casi in cui la parte non trascrive per intero le parti rilevanti in relazione alla propria doglianza (motivazione primo grado, atto di appello, propria memoria difensiva in appello), né fornisce chiare e precise indicazioni circa la loro attuale collocazione, rendendo così impossibile alla Corte verificare la veridicità prima che la fondatezza della censura

Inammissibilità del ricorso per violazione del principio dell'autosufficienza nei casi in cui la parte non trascrive per intero le parti rilevanti in relazione alla propria doglianza (motivazione primo grado, atto di appello, propria memoria difensiva in appello), né fornisce chiare e precise indicazioni circa la loro attuale collocazione, rendendo così impossibile alla Corte verificare la veridicità prima che la fondatezza della censura

TRIBUNALE DI COSENZA – Sentenza n. 457 depositata il 16 marzo 2023 – Per le professioni sanitarie, la carenza del titolo abilitativo specifico e della relativa iscrizione all’albo producono la totale illiceità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori e rendono inesigibile il diritto alla corrispondente maggiore retribuzione ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.

Per le professioni sanitarie, la carenza del titolo abilitativo specifico e della relativa iscrizione all'albo producono la totale illiceità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori e rendono inesigibile il diritto alla corrispondente maggiore retribuzione ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.

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