lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1095 depositata il 16 gennaio 2023 – In base allo schema normativo di cui all’art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze

In base allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 742 depositata il 12 gennaio 2023 – Nel giudizio d’appello la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio è ammissibile, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l’ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l’obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto tuttavia a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall’appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l’omesso rigetto espresso dell’istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, vizio di motivazione

Nel giudizio d'appello la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è ammissibile, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto tuttavia a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso rigetto espresso dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, vizio di motivazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 676 depositata il 12 gennaio 2023 – E’ viziata la motivazione della sentenza che,  nell’effettuare la liquidazione equitativa del danno morale, non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all’entità della sofferenza e del turbamento d’animo, in quanto la stessa si pone al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all’art. 1226 c.c. così da rendere impossibile il controllo dell’ “iter” logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione

E' viziata la motivazione della sentenza che,  nell'effettuare la liquidazione equitativa del danno morale, non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e del turbamento d'animo, in quanto la stessa si pone al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all'art. 1226 c.c. così da rendere impossibile il controllo dell' "iter" logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 82 depositata il 3 gennaio 2023 – In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione

In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 299 depositata il 9 gennaio 2023 – Qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti

Qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l’ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 253 depositata il 5 gennaio 2023 – Tra le ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine, anche quella del “rinnovo” contra legem, ossia senza intervallo temporale, la cui ratio consiste nell’evitare che un lavoratore venga assunto a termine per essere assegnato a lavorazioni ordinarie per le quali è richiesta una risorsa continuativa, senza intervalli di sorta

Tra le ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine, anche quella del “rinnovo” contra legem, ossia senza intervallo temporale, la cui ratio consiste nell’evitare che un lavoratore venga assunto a termine per essere assegnato a lavorazioni ordinarie per le quali è richiesta una risorsa continuativa, senza intervalli di sorta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 297 depositata il 9 gennaio 2023 – Le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore

Le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma la conclusione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 179 depositata il 4 gennaio 2023 – Nell’ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, la stabilizzazione ottenuta ex legge n. 107 del 2015 ed anche l’immissione in ruolo avvenuta secondo il sistema del cosiddetto “doppio canale” costituiscono «misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”» e rendono non invocabile da parte del soggetto che ha subito l’abuso il “danno comunitario”

Nell’ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, la stabilizzazione ottenuta ex legge n. 107 del 2015 ed anche l’immissione in ruolo avvenuta secondo il sistema del cosiddetto “doppio canale” costituiscono «misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”» e rendono non invocabile da parte del soggetto che ha subito l’abuso il “danno comunitario”

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