lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 luglio 2022, n. 22435 – L’ammontare dell’IRAP non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l’Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio

L’ammontare dell’IRAP non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l’Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22333 – L’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato

L'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2012, n. 396 – L’art. 51, sesto comma del T.U.I.R. – il quale prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del 50% del loro ammontare – si riferisce al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita – ancorché l’assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per ima determinata sede – e con riguardo al pagamento di una indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, e te. e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate

L'art. 51, sesto comma del T.U.I.R. - il quale prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del 50% del loro ammontare - si riferisce al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita - ancorché l'assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per ima determinata sede - e con riguardo al pagamento di una indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, e te. e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22212 – La clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo, incontrava il limite, derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all’assunzione inerenti alla valutazione dell’attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui all’art. 8 legge n. 300/1970 che consente la effettuazione di indagini destinate alla valutazione dell’attitudine professionale in vista di una futura assunzione

La clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo, incontrava il limite, derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all'assunzione inerenti alla valutazione dell'attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui all'art. 8 legge n. 300/1970 che consente la effettuazione di indagini destinate alla valutazione dell'attitudine professionale in vista di una futura assunzione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 luglio 2022, n. 22168 – Il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all’azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso. L’intervento nomofilattico della Corte di Cassa

Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso. L’intervento nomofilattico della Corte di Cassa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2022, 21999 – Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione; ne deriva che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale

Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione; ne deriva che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 luglio 2022, n. 21937 – In materia di trattamento di fine servizio, la retribuzione contributiva utile è costituita solo dagli elementi testualmente menzionati dalla normativa previdenziale, la cui elencazione ha carattere tassativo, con conseguente esclusione dell’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, non contemplata dall’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973

In materia di trattamento di fine servizio, la retribuzione contributiva utile è costituita solo dagli elementi testualmente menzionati dalla normativa previdenziale, la cui elencazione ha carattere tassativo, con conseguente esclusione dell’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, non contemplata dall’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20184 – La comunicazione dell’effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell’ambito del mercato del lavoro, e tutelare l’interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro

La comunicazione dell’effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, e tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro

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