licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31202 – L’art. 7 della l. n. 300 del 1970 non prevede, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, solo in quanto e nei limiti in cui l’esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell’addebito idonea a permettere alla controparte un’adeguata difesa

L'art. 7 della l. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2021, n. 29910 – In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la l. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda

In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la l. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2021, n. 29365 – In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale, opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, quinto comma, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga – per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro – alcun obbligo retributivo

In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale, opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, quinto comma, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell'indennità stessa e senza che permanga - per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro - alcun obbligo retributivo

TRIBUNALE DI MONZA – Decreto 08 ottobre 2021 – La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro avvia la procedura di licenziamento collettivo, che deve avere i contenuti prescritti dall’art. 4, co. 3, l. n. 223 del 1991 ma non predeterminare criteri di scelta, ha essenzialmente la finalità di consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale

La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro avvia la procedura di licenziamento collettivo, che deve avere i contenuti prescritti dall’art. 4, co. 3, l. n. 223 del 1991 ma non predeterminare criteri di scelta, ha essenzialmente la finalità di consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2021, n. 29556 – La giurisdizione del giudice italiano va affermata per non essere implicato lo svolgimento di funzioni sovrane e per essere elemento determinante della regolazione della giurisdizione nell’azione d’impugnativa del licenziamento con tutela reintegratoria, la tipicità, sin qui descritta, del rapporto lavorativo svolto, nell’infrastruttura militare, dal cittadino italiano alle dipendenze della forza armata USA in territorio italiano

La giurisdizione del giudice italiano va affermata per non essere implicato lo svolgimento di funzioni sovrane e per essere elemento determinante della regolazione della giurisdizione nell'azione d'impugnativa del licenziamento con tutela reintegratoria, la tipicità, sin qui descritta, del rapporto lavorativo svolto, nell'infrastruttura militare, dal cittadino italiano alle dipendenze della forza armata USA in territorio italiano

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29198 – Il concetto di assistenza rilevante ai fini della fruizione dei permessi ex art. 33 l. n. 104/1992 supera la semplice e materiale attività consistente nell’accudire il soggetto disabile, dovendo quel concetto ricomprendere ogni attività che l’assistito non può compiere autonomamente, in quanto funzionale all’interesse del medesimo

Il concetto di assistenza rilevante ai fini della fruizione dei permessi ex art. 33 l. n. 104/1992 supera la semplice e materiale attività consistente nell'accudire il soggetto disabile, dovendo quel concetto ricomprendere ogni attività che l'assistito non può compiere autonomamente, in quanto funzionale all'interesse del medesimo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28175 – In tema di licenziamento nullo perchè ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale

In tema di licenziamento nullo perchè ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale

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