licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 novembre 2021, n. 34721 – In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l’omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dall’art. 8 della l. n. 604 del 1966, mentre esclude quella restitutoria della qualità di lavoratore

In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l'omessa impugnativa della delibera non preclude la tutela risarcitoria contemplata dall'art. 8 della l. n. 604 del 1966, mentre esclude quella restitutoria della qualità di lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 novembre 2021, n. 33183 – La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento collettivo deve compiutamente adempiere l’obbligo di fornire le informazioni specificate dall’art. 4, terzo comma della legge n. 223 del 1991, in maniera tale da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero

La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento collettivo deve compiutamente adempiere l'obbligo di fornire le informazioni specificate dall'art. 4, terzo comma della legge n. 223 del 1991, in maniera tale da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 novembre 2021, n. 33128 – Riconoscimento del diritto al mantenimento del trattamento di CIGS – Raggiungimento dell’età pensionistica

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 novembre 2021, n. 33128 Lavoro - Riconoscimento del diritto al mantenimento del trattamento di CIGS - Raggiungimento dell'età pensionistica - Revoca Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 9575 del 2015, ha confermato la decisione di prime cure che, per quanto in questa sede [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34425 – La specificità dell’addebito previa contestazione, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite (come nella specie) le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è comunque necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione

La specificità dell'addebito previa contestazione, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite (come nella specie) le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è comunque necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 novembre 2021, n. 34422 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nella attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all’art. 2119 cod. civ.

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nella attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33580 – In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, costituisce “violazione delle procedure” e dà luogo alla tutela indennitaria, quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del licenziamento; viceversa, la violazione dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità

In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, costituisce "violazione delle procedure" e dà luogo alla tutela indennitaria, quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del licenziamento; viceversa, la violazione dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di legge ovvero illegittimamente applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, dà luogo all'annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2021, n. 31333 – L’entità del danno economico non rileva ai fini della lesione del vincolo fiduciario tra le parti ma anche per la pacifica circostanza che si trattò di alcuni viaggi all’estero non autorizzati, in compagnia di persona non facente parte dell’organico aziendale, ritenuti dal giudice del merito concretare una giusta causa di recesso

L'entità del danno economico non rileva ai fini della lesione del vincolo fiduciario tra le parti ma anche per la pacifica circostanza che si trattò di alcuni viaggi all'estero non autorizzati, in compagnia di persona non facente parte dell'organico aziendale, ritenuti dal giudice del merito concretare una giusta causa di recesso

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 novembre 2021, n. 31065 – Nei rapporti tra licenziamento e previsioni disciplinari della contrattazione collettiva, le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari non vincolano il giudice di merito, essendo quella della giusta causa e del giustificato motivo una nozione legale. Tuttavia “la scala valoriale ivi recepita deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.”

Nei rapporti tra licenziamento e previsioni disciplinari della contrattazione collettiva, le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari non vincolano il giudice di merito, essendo quella della giusta causa e del giustificato motivo una nozione legale. Tuttavia "la scala valoriale ivi recepita deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c."

Torna in cima