licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2021, n. 29556 – La giurisdizione del giudice italiano va affermata per non essere implicato lo svolgimento di funzioni sovrane e per essere elemento determinante della regolazione della giurisdizione nell’azione d’impugnativa del licenziamento con tutela reintegratoria, la tipicità, sin qui descritta, del rapporto lavorativo svolto, nell’infrastruttura militare, dal cittadino italiano alle dipendenze della forza armata USA in territorio italiano

La giurisdizione del giudice italiano va affermata per non essere implicato lo svolgimento di funzioni sovrane e per essere elemento determinante della regolazione della giurisdizione nell'azione d'impugnativa del licenziamento con tutela reintegratoria, la tipicità, sin qui descritta, del rapporto lavorativo svolto, nell'infrastruttura militare, dal cittadino italiano alle dipendenze della forza armata USA in territorio italiano

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29198 – Il concetto di assistenza rilevante ai fini della fruizione dei permessi ex art. 33 l. n. 104/1992 supera la semplice e materiale attività consistente nell’accudire il soggetto disabile, dovendo quel concetto ricomprendere ogni attività che l’assistito non può compiere autonomamente, in quanto funzionale all’interesse del medesimo

Il concetto di assistenza rilevante ai fini della fruizione dei permessi ex art. 33 l. n. 104/1992 supera la semplice e materiale attività consistente nell'accudire il soggetto disabile, dovendo quel concetto ricomprendere ogni attività che l'assistito non può compiere autonomamente, in quanto funzionale all'interesse del medesimo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28175 – In tema di licenziamento nullo perchè ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale

In tema di licenziamento nullo perchè ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2021, n. 27939 – In materia di licenziamenti disciplinari, nell’ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, qualificato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non possa discostarsi da tale previsione (per la condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall’art. 12 l. 604/1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva

In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, qualificato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non possa discostarsi da tale previsione (per la condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 l. 604/1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27935 – Licenziamento per giusta causa – Comunicazione oltre il termine di presentazione delle deduzioni da parte del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27935 Licenziamento per giusta causa - Comunicazione oltre il termine di presentazione delle deduzioni da parte del lavoratore - Violazione CCNL Rilevato che 1. il giudice del lavoro di Brindisi rigettò il ricorso in opposizione di S. ASL BR s.r.l. avverso la ordinanza ex art.1, comma [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27934 – Il preavviso non ha efficacia reale, ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso

Il preavviso non ha efficacia reale, ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27938 – Qualora risulti l’interesse del lavoratore all’accertamento del diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria, bensì effettivo alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento, nel vigore del testo dell’art. 18 I. 300/1970 come novellato dalla I. 92/2012, della misura dell’indennità risarcitoria dovutagli

Qualora risulti l'interesse del lavoratore all'accertamento del diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria, bensì effettivo alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento, nel vigore del testo dell'art. 18 I. 300/1970 come novellato dalla I. 92/2012, della misura dell'indennità risarcitoria dovutagli

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2021, n. 27311 – In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o a uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale

In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o a uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l'intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell'imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale

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