licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 aprile 2021, n. 10995 – In materia di licenziamenti collettivi la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, poiché adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge, deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, sanzionato dalla L. n. 300 del 1970, art.15, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell’obiettività e della generalità e devono essere coerenti con il fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori

In materia di licenziamenti collettivi la determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, poiché adempie ad una funzione regolamentare delegata dalla legge, deve rispettare non solo il principio di non discriminazione, sanzionato dalla L. n. 300 del 1970, art.15, ma anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità e devono essere coerenti con il fine dell'istituto della mobilità dei lavoratori

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 aprile 2021, n. 10869 – Non è consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo

Non è consentito al datore di lavoro tornare sulle scelte compiute quanto al numero, alla collocazione aziendale ed ai profili professionali dei lavoratori in esubero, ovvero ai criteri di scelta dei singoli lavoratori da estromettere, attraverso ulteriori e successivi licenziamenti individuali la cui legittimità è subordinata alla individuazione di situazioni di fatto diverse da quelle poste a base del licenziamento collettivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 aprile 2021, n. 10867 – Il rifiuto della prestazione lavorativa può integrare una forma legittima di autotutela a fronte di un inadempimento datoriale che comprometta i beni personali del lavoratore (vita e salute), in violazione del dovere di protezione della persona del lavoratore, e che metta irrimediabilmente a rischio la sua incolumità

Il rifiuto della prestazione lavorativa può integrare una forma legittima di autotutela a fronte di un inadempimento datoriale che comprometta i beni personali del lavoratore (vita e salute), in violazione del dovere di protezione della persona del lavoratore, e che metta irrimediabilmente a rischio la sua incolumità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 aprile 2021, n. 10883 – Nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto, per le quali opera il regime previdenziale speciale introdotto dal d. lgs. 29 giugno 1996, n. 414, un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne in possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, previsto al raggiungimento di un’età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio, non può essere licenziato ai sensi dell’art. 4, co. 2, l. n. 108 del 1990 in presenza di una volontà espressa del lavoratore medesimo volta a non accedere al pensionamento anticipato ed a permanere in servizio

Nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto, per le quali opera il regime previdenziale speciale introdotto dal d. lgs. 29 giugno 1996, n. 414, un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne in possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, previsto al raggiungimento di un'età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio, non può essere licenziato ai sensi dell'art. 4, co. 2, l. n. 108 del 1990 in presenza di una volontà espressa del lavoratore medesimo volta a non accedere al pensionamento anticipato ed a permanere in servizio

TRIBUNALE DI ROMA – Sentenza 19 aprile 2021, n. 3605 – Blocco dei licenziamenti non applicabili alla soppressione di una figura dirigenziale per riorganizzazione aziendale causata dalla pandemia Covid-19

TRIBUNALE DI ROMA - Sentenza 19 aprile 2021, n. 3605 Lavoro - Riorganizzazione aziendale causata dalla pandemia Covid-19 - Soppressione di una figura dirigenziale - Blocco dei licenziamenti - Esclusione (...) ha lavorato alle dipendenze della (...); egli è stato assunto con contratto del 28.9.2018, con qualifica di dirigente (ai sensi del Ccnl dirigenti aziende [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 9919 – Il termine di decadenza di cui all’art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966 decorre dalla data di trasmissione dell’atto scritto d’impugnazione del licenziamento, di cui al comma 1 del citato art. 6, e non dal perfezionamento dell’impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro

Il termine di decadenza di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966 decorre dalla data di trasmissione dell'atto scritto d'impugnazione del licenziamento, di cui al comma 1 del citato art. 6, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2021, n. 10028 – Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa del lavoratore o dell’agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni

Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 aprile 2021, n. 10022 – Accordo sindacale – Identificazione di strumento di ricollocazione dei lavoratori in esubero

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 aprile 2021, n. 10022 Procedura di riduzione di personale - Accordo sindacale - Identificazione di strumento di ricollocazione dei lavoratori in esubero - Domande risarcitorie Fatti di causa 1. Con sentenza pubblicata il 9 ottobre 2016, la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, [...]

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