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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO – Sentenza 05 febbraio 2021 – Licenziamento per superamento del comporto – Malattia direttamente imputabile ad una condotta colposa del datore di lavoro

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - Sentenza 05 febbraio 2021 Licenziamento per superamento del comporto - Malattia direttamente imputabile ad una condotta colposa del datore di lavoro - Prova Motivi della decisione La fase sommaria del procedimento si è conclusa con una ordinanza di rigetto ("non vi è prova che il ricorrente sia stato adibito alle [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2021, n. 6085 – Qualora il motivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.,

Qualora il motivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.,

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2021, n. 5538 – Licenziamento disciplinare per carenze ravvisate nell’offerta commerciale dei prodotti

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 marzo 2021, n. 5538 Licenziamento disciplinare - Carenze ravvisate nell'offerta commerciale dei prodotti - Fatti non emersi in sede istruttoria e neppure allegati - Fondamento logico e giuridico nelle dichiarazioni testimoniali e nelle prove documentali liberamente apprezzate Fatti di causa Con sentenza del 4 maggio 2018, la Corte d'Appello [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2021, n. 5647 – In tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dall’art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre

In tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dall'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre

TRIBUNALE DI ROMA – Ordinanza 26 febbraio 2021 – Il “Blocco” dei licenziamenti trova applicazione anche ai licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei Dirigente

TRIBUNALE DI ROMA - Ordinanza 26 febbraio 2021 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Dirigente - Soppressione della posizione di Credit manager - Riorganizzazione conseguente a calo dell’attività aziendale conseguente alla pandemia COVID-19 - "Blocco" dei licenziamenti improntato al criterio della preclusione della giustificazione economica - Nullità virtuale Con ricorso ex art. 1, co. 48, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5233 – In caso di fallimento del datore di lavoro, ove non vi sia esercizio provvisorio di impresa, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, con conseguente venir meno dell’obbligo di corrispondere la retribuzione in difetto dell’esecuzione della prestazione lavorativa, sino a quando il curatore non decida la prosecuzione o lo scioglimento del rapporto ai sensi dell’art. 72 l.fall., ratione temporis applicabile, nell’esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi

In caso di fallimento del datore di lavoro, ove non vi sia esercizio provvisorio di impresa, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, con conseguente venir meno dell'obbligo di corrispondere la retribuzione in difetto dell'esecuzione della prestazione lavorativa, sino a quando il curatore non decida la prosecuzione o lo scioglimento del rapporto ai sensi dell'art. 72 l.fall., ratione temporis applicabile, nell'esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi

Licenziamento economico: obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente – CORTE COSTITUZIONALE – Comunicato 24 febbraio 2021

CORTE COSTITUZIONALE - Comunicato 24 febbraio 2021 Licenziamento economico: obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla cosiddetta legge Fornero (n. 92 del 2012), là [...]

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