licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 marzo 2021, n. 6495 – L’utilizzo per finalità diverse dei permessi sindacali, comporta un’assenza del dipendente da cui deriva una mancanza della prestazione per causa a lui imputabile che può giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro

L'utilizzo per finalità diverse dei permessi sindacali, comporta un'assenza del dipendente da cui deriva una mancanza della prestazione per causa a lui imputabile che può giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2021, n. 6319 – La Corte di Giustizia con la su indicata pronuncia del 25.6.2020 (punto 59) ha sottolineato che in talune situazioni specifiche, nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere effettivamente lavorato

La Corte di Giustizia con la su indicata pronuncia del 25.6.2020 (punto 59) ha sottolineato che in talune situazioni specifiche, nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all'obbligo di avere effettivamente lavorato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2021, n. 6083 – La “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”, di cui all’art. 18, comma 7, st.lav., è da intendersi come chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del recesso, cui non può essere equiparata una prova meramente insufficiente, ovvero l’ipotesi in cui tale requisito possa semplicemente evincersi da altri elementi di per sé opinabili o non univoci

La "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", di cui all'art. 18, comma 7, st.lav., è da intendersi come chiara, evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti di legittimità del recesso, cui non può essere equiparata una prova meramente insufficiente, ovvero l'ipotesi in cui tale requisito possa semplicemente evincersi da altri elementi di per sé opinabili o non univoci

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO – Sentenza 05 febbraio 2021 – Licenziamento per superamento del comporto – Malattia direttamente imputabile ad una condotta colposa del datore di lavoro

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - Sentenza 05 febbraio 2021 Licenziamento per superamento del comporto - Malattia direttamente imputabile ad una condotta colposa del datore di lavoro - Prova Motivi della decisione La fase sommaria del procedimento si è conclusa con una ordinanza di rigetto ("non vi è prova che il ricorrente sia stato adibito alle [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2021, n. 6085 – Qualora il motivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.,

Qualora il motivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.,

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2021, n. 5538 – Licenziamento disciplinare per carenze ravvisate nell’offerta commerciale dei prodotti

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 marzo 2021, n. 5538 Licenziamento disciplinare - Carenze ravvisate nell'offerta commerciale dei prodotti - Fatti non emersi in sede istruttoria e neppure allegati - Fondamento logico e giuridico nelle dichiarazioni testimoniali e nelle prove documentali liberamente apprezzate Fatti di causa Con sentenza del 4 maggio 2018, la Corte d'Appello [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2021, n. 5647 – In tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dall’art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre

In tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dall'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre

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