CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2021, n. 6084
Riduzione delle vendite e del fatturato – Necessità di ridurre il numero dei dipendenti – Obbligo di repechage – Onere probatorio a carico del datore di lavoro, anche mediante ricorso a presunzioni – Escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili
Svolgimento del processo
Con sentenza n.5347/15 il Tribunale di Catania rigettava l’impugnativa di licenziamento proposta da G.S. nei confronti della s.r.l. C.F.. In particolare, il primo giudice escludeva che fosse stata provata la cessazione del rapporto di lavoro al 31.5.2010 (secondo l’assunto del ricorrente, per cui in tale data sarebbe intervenuto un licenziamento orale); negava che ci fosse diversità tra le ragioni addotte nella comunicazione di recesso e quelle palesate nella memoria difensiva a giustificazione dello stesso; accertava, in virtù della documentazione prodotta in giudizio, che la società negli anni 2008, 2009 e 2010 aveva subito una riduzione delle vendite e del fatturato da cui era sorta la necessità di ridurre il numero dei dipendenti; infine, quanto all’obbligo di repechage, evidenziava che il ricorrente non aveva allegato l’esistenza di posti di lavoro nei quali potere essere utilmente ricollocato, non avendo indicato, se non tardivamente, neppure le mansioni cui era preposto, per cui non era sorto alcun onere probatorio a carico del datore di lavoro.
Avverso la sentenza proponeva appello lo S.; resisteva la società. Con sentenza depositata il 5.12.18, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale pronuncia propone ricorso lo S., affidato a cinque motivi; resiste la società con controricorso.
Motivi della decisione
1 – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 604/66, ed in particolare la violazione delle norme che vietano al datore di lavoro la possibilità di introdurre in giudizio motivi di licenziamento diversi rispetto a quelli già espressi nella precedente intimazione di licenziamento.
Il motivo è infondato.
Ed invero nella lettera di licenziamento la società aveva addotto una riorganizzazione aziendale che comportò la soppressione della mansione affidata allo S. con redistribuzione della stessa tra gli altri dipendenti mentre nella memoria di costituzione in giudizio allegò una consistente riduzione del portafoglio clienti comportante la necessità di riduzione e riorganizzazione del personale.
Come evidenziato dalla Corte di merito, le due circostanze non risultano in contrasto o in conflitto tra loro essendo piuttosto, come notato dalla sentenza impugnata, due facce della medesima questione.
2. Con secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ex artt. 132, co. 1 n. 4 e 115-116 c.p.c., in quanto nella motivazione non erano stati indicati gli elementi probatori sui quali il Giudice aveva fondato il proprio convincimento circa l’effettiva soppressione delle mansioni svolte dal ricorrente.
Il motivo è infondato in quanto la Corte di merito ha evidenziato che dalla documentazione in atti emergeva una apprezzabile riduzione del reddito di impresa nonché del valore della produzione netta, idoneo a giustificare il licenziamento. La censura di tale accertamento fattuale risulta in contrasto col novellato n.5 dell’art. 360, co. 1 c.p.c.
3. Con terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/66 e 2697 c.c., lamentando che la Corte di merito era incorsa nella violazione dell’art. 5 L. n. 604/66, in quanto la società resistente non aveva fornito, in entrambi i gradi del giudizio, la prova della effettiva soppressione delle mansioni e del posto di lavoro ricoperti dal lavoratore, oltre alla dedotta redistribuzione delle stesse mansioni tra gli altri lavoratori.
Il motivo è infondato per le ragioni esposte al precedente punto 2, sufficienti al rigetto della censura anche a prescindere dalla prova della dedotta redistribuzione delle mansioni.
4. Con quarto motivo il ricorrente denuncia ancora la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/66 e 2697 c.c. laddove la Corte di merito ha ritenuto che, quanto all’onere di repêchage, solo nel caso in cui il lavoratore abbia indicato l’esistenza di posti in cui essere utilmente ricollocato sussiste, a carico del datore di lavoro, l’onere di provare l’impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altre mansioni.
Il motivo è fondato.
Occorre infatti evidenziare che dopo taluni non univoci orientamenti, questa Corte ha chiarito che in materia di repêchage non sussiste alcun onere di collaborazione da parte del lavoratore, questo gravando esclusivamente sul datore di lavoro (cfr. Cass. n. 5592/16, Cass. n. 12101/16, Cass. n. 160/17, Cass. n. 24882/17, ex aliis), posto che l’art. 3 della l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
5. In conclusione deve accogliersi il quarto motivo di ricorso, rigettati i primi tre ed assorbito il quinto (con cui lo S. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., e cioè la dichiarazione della s.r.l. C. circa l’impossibilità di reimpiego del lavoratore, che dunque rientrava a pieno titolo tra i fatti da dimostrare da parte della società).
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad atro giudice in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia alla luce del motivo accolto e per la regolazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i primi tre e dichiara assorbito il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 agosto 2022, n. 25387 - I contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato (cd. contributo repertoriale) devono ritenersi deducibili direttamente dal reddito professionale,…
- Contributi a carico del lavoratore in assenza di rivalsa eccedenti il massimale ai sensi dell'art. 2 c. 18 L. 335/1995, oggetto di recupero a mezzo diffide notificate dall'INPS per annualità precedenti. deducibilità dal reddito imponibile IRES e dal…
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 maggio 2019, n. 128 - IRAP - Regione Marche - Aliquota applicabile al valore della produzione netta per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (banche)
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18332 - In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R.…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11722 depositata il 12 aprile 2022 - In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2,…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 10422 depositata il 19 aprile 2023 - In tema di accertamento analitico-induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini della determinazione del reddito di impresa per omessa contabilizzazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…