CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2020, n. 2014 – La scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell’appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all’impugnazione dell’atto di recesso
La scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva