licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 agosto 2019, n. 21628 – Licenziamento per giusta causa per violazione delle regole aziendali

Licenziamento per giusta causa per violazione delle regole aziendali, solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo e, quindi, anche meritevole della tutela reintegratoria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 luglio 2019, n. 18887 – Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale salvo accordo delle parti individuali o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato

Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale salvo accordo delle parti individuali o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2019, n. 20520 – Licenziamento per rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione a seguito di trasferimento

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 luglio 2019, n. 20520 Licenziamento - Variazione organizzativa - Mancanza delle ragioni tecniche e/o produttive - Rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione Fatti di causa 1. Il Tribunale di Agrigento decidendo sul ricorso proposto da S.M. nei confronti della R.B. s.r.l. dichiarò l'illegittimità del licenziamento intimato dalla R. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 luglio 2019, n. 18705 – La disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità rispetto a quella generale delle invalidità contrattuali, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza, dopo la necessaria impugnazione stragiudiziale, per il promovimento dell’azione giudiziale

la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità rispetto a quella generale delle invalidità contrattuali, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza, dopo la necessaria impugnazione stragiudiziale, per il promovimento dell'azione giudiziale. Ne consegue che la parte, dopo avere proposto il ricorso giudiziale, non può sollevare in giudizio nuove ragioni di invalidità del recesso datoriale, che non siano giustificate da fatti sopravvenuti o che si provi non fossero conoscibili, né il giudice può rilevare di ufficio ragioni di invalidità del licenziamento diverse da quelle eccepita dalla parte

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 luglio 2019, n. 18700 – Avvocato – Incompatibilità dell’impiego pubblico, anche part time, con la professione

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 luglio 2019, n. 18700 Avvocato - Incompatibilità dell'impiego pubblico, anche part time, con la professione - Opzione per il mantenimento o la cessazione del rapporto di impiego - Comunicazione al consiglio dell'ordine Fatti di causa 1. G. R. V. è stato licenziato per giusta causa dall'Agenzia delle Entrate, nel [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 luglio 2019, n. 18706 – Licenziamento disciplinare per avere reiteratamente ricevuto dall’utenza, nel corso dell’attività svolta come operatore giudiziario, denaro contante, in misura pari ai diritti di copia, di cui poi si era appropriata

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 luglio 2019, n. 18706 Licenziamento disciplinare - Operatore giudiziario - Continuità delle condotte addebitate - Proporzionalità della sanzione Fatti di causa 1. S.D. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, riformando la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese, ha [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 agosto 2019, n. 21152 – Affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata una chiara e certa comune volontà delle stesse parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso

Affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata una chiara e certa comune volontà delle stesse parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso

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