licenziamenti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5611 depositata il 3 marzo 2025 – E’ obbligatoria la comunicazione al datore di lavoro di assentarsi per i permessi di cui alla legge 104/92

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5611 depositata il 3 marzo 2025 Licenziamento disciplinare FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Brescia accoglieva l’appello proposto da -omissis- contro la sentenza del Tribunale di Mantova n. 91/2021 che aveva respinto il suo ricorso con il quale aveva [...]

Il dipendente che usufruisce dei permessi ex legge 104/92 è tenuto a comunicare al datore di lavoro la propria assenza, anche se non è necessario ottenere una previa autorizzazione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 5611 depositata il 3 marzo 2025, intervenendo in tema di licenziamento e permessi della legge 104/92, nel confermare la sentenza di appello ha chiarito che la mancata comunicazione dell’utilizzo dei permessi ex lege 104/92 non può essere equiparata all’assenza ingiustificata, se non previsto espressamente del Contratto [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3563 depositata il 12 febbraio 2025 – In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 4936 depositata il 25 febbraio 2025 – Le disposizioni dell’art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’art. 3 dello statuto dei lavori direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione

Le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto dei lavori direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione

Legittimo il licenziamento del dipendente che attesta falsamente la sua presenza in servizio anche a mezzo strumenti informatici

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 4936 depositata il 25 febbraio 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha ribadito il principio secondo cui "La condotta oggetto di contestazione disciplinare è infatti consistita nell'aver inserito nel sistema informatico dati falsi, ossia non rispondenti al vero. Ne deriva che il dispositivo I-Pad nel [...]

Legittimo il licenziamento del dipendente che svolge un’attività imprenditoriale autonoma in quanto è tenuto ad una condotta leale con gli interessi dell’azienda e deve evitare qualsiasi comportamento, anche extra-lavorativo, che ingeneri un conflitto con gli obiettivi e l’organizzazione aziendale

Legittimo il licenziamento del dipendente che svolge un'attività imprenditoriale autonoma in quanto è tenuto ad una condotta leale con gli interessi dell’azienda e deve evitare qualsiasi comportamento, anche extra-lavorativo, che ingeneri un conflitto con gli obiettivi e l’organizzazione aziendale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3405 depositata il 10 febbraio 2025 – La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama

La giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama

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