licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5906 depositata il 5 marzo 2025 – Il permesso di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 33, è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari

Il permesso di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 33, è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari

Nel caso in cui il datore di lavoro non si limiti alla comunicazione della disdetta per scadenza del termine, ma intima un vero e propri licenziamento allora trovano applicazione le norme sulla decadenza dell’impugnazione del recesso, così come quelle inerenti alle tutele in caso di illegittimità della sanzione espulsiva

Nel caso in cui il datore di lavoro non si limiti alla comunicazione della disdetta per scadenza del termine, ma intima un vero e propri licenziamento allora trovano applicazione le norme sulla decadenza dell’impugnazione del recesso, così come quelle inerenti alle tutele in caso di illegittimità della sanzione espulsiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5940 depositata il 6 marzo 2025 – L’art. 18, co. 4^, L. n. 300/1970 prevede la tutela c.d. reale (sia pure attenuata) della reintegrazione soltanto nel caso in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili

L’art. 18, co. 4^, L. n. 300/1970 prevede la tutela c.d. reale (sia pure attenuata) della reintegrazione soltanto nel caso in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili

Illegittimo il licenziamento per affermazioni offensive e razziste sul superiore gerarchico inviate su una chat WhatsApp

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 5936 depositata il 6 marzo 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare per affermazioni offensive al superiore su WhatsApp, ha ribadito il principio secondo cui " in tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una chat privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5936 depositata il 6 marzo 2025 – La nozione di giusta causa di licenziamento è collegata a comportamenti che si concretano nella violazione degli obblighi facenti capo al lavoratore, individuati come obblighi di conformazione, diligenza e fedeltà, strettamente connessi all’osservanza delle prescrizioni attinenti all’organizzazione aziendale e ai modi di produzione e agli interessi dell’impresa. Anche il rilievo disciplinare di condotte extralavorative dei dipendenti è, comunque, subordinato alla idoneità delle stesse a riflettersi, in senso negativo, sul rapporto fiduciario e sulla prospettiva di regolare esecuzione della prestazione. Non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti, tale da comprimere o limitare spazi di libertà costituzionalmente protetti, come quello concernente la corrispondenza privata

La nozione di giusta causa di licenziamento è collegata a comportamenti che si concretano nella violazione degli obblighi facenti capo al lavoratore, individuati come obblighi di conformazione, diligenza e fedeltà, strettamente connessi all’osservanza delle prescrizioni attinenti all'organizzazione aziendale e ai modi di produzione e agli interessi dell'impresa. Anche il rilievo disciplinare di condotte extralavorative dei dipendenti è, comunque, subordinato alla idoneità delle stesse a riflettersi, in senso negativo, sul rapporto fiduciario e sulla prospettiva di regolare esecuzione della prestazione. Non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti, tale da comprimere o limitare spazi di libertà costituzionalmente protetti, come quello concernente la corrispondenza privata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 4099 depositata il 17 febbraio 2025 – Nel rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. di protezione, in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970”

Nel rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. di protezione, in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970”

Torna in cima