licenziamenti

Nel caso in cui il datore di lavoro non si limiti alla comunicazione della disdetta per scadenza del termine, ma intima un vero e propri licenziamento allora trovano applicazione le norme sulla decadenza dell’impugnazione del recesso, così come quelle inerenti alle tutele in caso di illegittimità della sanzione espulsiva

Nel caso in cui il datore di lavoro non si limiti alla comunicazione della disdetta per scadenza del termine, ma intima un vero e propri licenziamento allora trovano applicazione le norme sulla decadenza dell’impugnazione del recesso, così come quelle inerenti alle tutele in caso di illegittimità della sanzione espulsiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5940 depositata il 6 marzo 2025 – L’art. 18, co. 4^, L. n. 300/1970 prevede la tutela c.d. reale (sia pure attenuata) della reintegrazione soltanto nel caso in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili

L’art. 18, co. 4^, L. n. 300/1970 prevede la tutela c.d. reale (sia pure attenuata) della reintegrazione soltanto nel caso in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili

Illegittimo il licenziamento per affermazioni offensive e razziste sul superiore gerarchico inviate su una chat WhatsApp

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 5936 depositata il 6 marzo 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare per affermazioni offensive al superiore su WhatsApp, ha ribadito il principio secondo cui " in tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una chat privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5936 depositata il 6 marzo 2025 – La nozione di giusta causa di licenziamento è collegata a comportamenti che si concretano nella violazione degli obblighi facenti capo al lavoratore, individuati come obblighi di conformazione, diligenza e fedeltà, strettamente connessi all’osservanza delle prescrizioni attinenti all’organizzazione aziendale e ai modi di produzione e agli interessi dell’impresa. Anche il rilievo disciplinare di condotte extralavorative dei dipendenti è, comunque, subordinato alla idoneità delle stesse a riflettersi, in senso negativo, sul rapporto fiduciario e sulla prospettiva di regolare esecuzione della prestazione. Non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti, tale da comprimere o limitare spazi di libertà costituzionalmente protetti, come quello concernente la corrispondenza privata

La nozione di giusta causa di licenziamento è collegata a comportamenti che si concretano nella violazione degli obblighi facenti capo al lavoratore, individuati come obblighi di conformazione, diligenza e fedeltà, strettamente connessi all’osservanza delle prescrizioni attinenti all'organizzazione aziendale e ai modi di produzione e agli interessi dell'impresa. Anche il rilievo disciplinare di condotte extralavorative dei dipendenti è, comunque, subordinato alla idoneità delle stesse a riflettersi, in senso negativo, sul rapporto fiduciario e sulla prospettiva di regolare esecuzione della prestazione. Non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti, tale da comprimere o limitare spazi di libertà costituzionalmente protetti, come quello concernente la corrispondenza privata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 4099 depositata il 17 febbraio 2025 – Nel rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. di protezione, in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970”

Nel rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. di protezione, in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970”

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 4655 depositata il 21 febbraio 2025 – Per i licenziamenti disciplinari deve attribuirsi rilievo al momento dell’inizio della procedura di contestazione trattandosi di effetti, quelli regolati dal comma 41 dell’art. 1 della legge 92/2012, che vanno ad incidere sulla condizione del lavoratore sin da quel momento e che necessitano, pertanto, di essere noti e considerati nel contraddittorio che il procedimento instaura

Per i licenziamenti disciplinari deve attribuirsi rilievo al momento dell'inizio della procedura di contestazione trattandosi di effetti, quelli regolati dal comma 41 dell'art. 1 della legge 92/2012, che vanno ad incidere sulla condizione del lavoratore sin da quel momento e che necessitano, pertanto, di essere noti e considerati nel contraddittorio che il procedimento instaura

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5948 depositata il 6 marzo 2025 – Il ricovero del familiare disabile presso una struttura (residenza per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti) del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti

Il ricovero del familiare disabile presso una struttura (residenza per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti) del tutto assimilabile ad una struttura ospedaliera trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa esclude la sussistenza del diritto ai permessi giornalieri retribuiti

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