licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7793 depositata il 24 marzo 2025 – La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l’irrogazione della sanzione espulsiva

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6342 depositata il 10 marzo 2025 – Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica di quest’ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell’incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro.

Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica di quest'ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell'incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7480 depositata il 20 marzo 2025 – Valida la comunicazione del licenziamento disciplinare sulla pec dell’avvocato del lavoratore, in quanto l’elezione di domicilio fatta dal lavoratore presso il domicilio del proprio difensore costituisce deroga rispetto alla norma originaria, così da legittimare la comunicazione del licenziamento alla PEC del difensore

Valida la comunicazione del licenziamento disciplinare sulla pec dell'avvocato del lavoratore, in quanto l’elezione di domicilio fatta dal lavoratore presso il domicilio del proprio difensore costituisce deroga rispetto alla norma originaria, così da legittimare la comunicazione del licenziamento alla PEC del difensore

Valido il licenziamento comunicato solo sulla pec del difensore del lavoratore, nell’ipotesi in cui abbia eletto il proprio domicilio presso il legale

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7480 depositata il 20 marzo 2025, intervenendo in tema di comunicazione del licenziamento a seguito della procedura disciplinare, ha statuito la validità del licenziamento disciplinare comunicato solo sulla pec dell'avvocato, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia eletto il proprio domicilio presso il legale durante il [...]

La previsione, nella contrattazione collettiva, di una sanzione conservativa consente al giudice di discostarsi da essa e ritenere la legittimità del licenziamento tutte le volte in cui accerti che le parti non hanno inteso escludere, per i casi di maggiore gravità o per quelli in cui ricorrano elementi aggiuntivi rispetto alla fattispecie tipizzata, l’irrogazione della sanzione espulsiva

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6398 depositata il 10 marzo 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare per insubordinazione, ha ribadito il principio secondo cui "l’insubordinazione è stricto sensu l’inosservanza della scala gerarchica presente nell’organigramma aziendale, realizzata o mediante il rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori oppure mediante qualunque altro comportamento [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6398 depositata il 10 marzo 2025 – L’insubordinazione è stricto sensu l’inosservanza della scala gerarchica presente nell’organigramma aziendale, realizzata o mediante il rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori oppure mediante qualunque altro comportamento idoneo a pregiudicarne l’esecuzione nel quadro dell’organizzazione aziendale

L’insubordinazione è stricto sensu l’inosservanza della scala gerarchica presente nell’organigramma aziendale, realizzata o mediante il rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori oppure mediante qualunque altro comportamento idoneo a pregiudicarne l’esecuzione nel quadro dell’organizzazione aziendale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5906 depositata il 5 marzo 2025 – Il permesso di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 33, è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari

Il permesso di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 33, è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari

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