CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2018, n. 28878 – Licenziamento disciplinare per pubblicazione di post sui social network di natura offensiva
Licenziamento disciplinare per pubblicazione di post sui social network di natura offensiva
Licenziamento disciplinare per pubblicazione di post sui social network di natura offensiva
Licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto - La qualificazione giuridica d'inesistenza dell'atto di recesso adottato da chi non sia datore di lavoro
l'applicabilità del nuovo termine decadenziale previsto dall'art. 32, I. n. 183/2010, con decorrenza dall'1.1.2012, secondo il disposto dell'art. 2, comma 54, d.l. 225/2010 conv. in I. n. 10/2011, anche ai licenziamenti intimati anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina predetta, intervenendo essa su situazioni giuridiche soggettive da ritenersi, stante il mancato avvio dell'azione giudiziaria, anche in precedenza soggetta al diverso limite della prescrizione quinquennale, non esaurite che, in quanto tali, ne escludono il carattere retroattivo
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 novembre 2018, n. 28634 Superamento periodo di comporto - Sottrazione mansioni di capo reparto - Dequalificazione Rilevato che 1. la Corte d'appello di Napoli rigettava il reclamo proposto da C.C. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata confermata l'ordinanza emessa nel giudizio a [...]
Illegittimo il licenziamenti disciplinari per mancata audizione orale del lavoratore e sanzione espulsiva sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati
lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente durante lo stato di malattia configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, sia nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, sia nel caso in cui la medesima attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte
la pubblicità del codice disciplinare, necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative, non è necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, come definiti dalla legge, mentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria, collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro" e che la contestazione del licenziamento (concretandosi nell'esposizione delle ragioni di fatto, ossia nella prolungata assenza dal posto di lavoro senza alcuna giustificazione) fosse già esaustiva, venendo in tal modo meno l'obbligo di rendere noti i motivi, di cui all'art. 2 della l. n. 604 del 1966
non opera il termine di sessanta giorni previsto testualmente dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 6 l. n. 604/66 solo "qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento"; per la richiamata sentenza resta invece "efficace l'originario termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento", precisandosi tuttavia che esso, ai sensi dell'art. 410, co. 2, c.p.c., è sospeso "per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi".