CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 ottobre 2018, n. 27948 – Per il ricorso giudiziale avverso il licenziamento può far seguire detta impugnazione, sempre entro il termine di 180 giorni, “dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato”
non opera il termine di sessanta giorni previsto testualmente dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 6 l. n. 604/66 solo "qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento"; per la richiamata sentenza resta invece "efficace l'originario termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento", precisandosi tuttavia che esso, ai sensi dell'art. 410, co. 2, c.p.c., è sospeso "per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi".