licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 ottobre 2018, n. 27948 – Per il ricorso giudiziale avverso il licenziamento può far seguire detta impugnazione, sempre entro il termine di 180 giorni, “dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato”

non opera il termine di sessanta giorni previsto testualmente dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 6 l. n. 604/66 solo "qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento"; per la richiamata sentenza resta invece "efficace l'originario termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento", precisandosi tuttavia che esso, ai sensi dell'art. 410, co. 2, c.p.c., è sospeso "per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi".

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2018, n. 28152 – La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l’esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall’altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa

la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l’esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2018, n. 28034 – Nei licenziamento collettivo, l’impresa che intenda cessare l’attività e licenziare tutti i dipendenti salvo un gruppo individuato in base al possesso delle competenze professionali necessarie per il compimento delle operazioni di liquidazione, deve egualmente effettuare, a pena di inefficacia del licenziamento, la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 con la precisazione delle modalità di attuazione del criterio di scelta e la comparazione tra tutte le professionalità del personale in servizio rispetto allo scopo perseguito, senza che assuma rilievo l’unicità del criterio adottato ancorché concordato con le organizzazioni sindacali

"In tema di licenziamento collettivo (secondo la disciplina antecedente alle modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92), la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro dell'elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, dall'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si giustifica al fine di consentire alle OO.SS. (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell'applicazione dei menzionati criteri da parte del datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell'impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione. Ne consegue che la funzione di tale ultima comunicazione implica che non possa accedersi ad una nozione "elastica" di contestualità, riferita anche alla data in cui il licenziamento abbia effetto, dovendosi ritenere irragionevole che, per non incorrere in una decadenza dal termine di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il lavoratore debba impugnare il licenziamento senza la previa conoscenza dei criteri di scelta"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2018, n. 27656 – Nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Siffatto comportamento può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà

Nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Siffatto comportamento può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2018, n. 27094 – Per la legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisca presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare

ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisca presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 ottobre 2018, n. 27398 – Nei licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 l. n. 604/1966, il ricorso ai criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità, in ottemperanza ai principi generali di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 cod. civ., sia consentito ove il motivo del recesso datoriale consista nell’esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile

nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604/1966, il ricorso ai criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità, in ottemperanza ai principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cod. civ., sia consentito ove il motivo del recesso datoriale consista nell'esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio della impossibilità di repechage

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 ottobre 2018, n. 27243 – Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore ed impossibilità di ricollocamento nei reparti produttivi

"La sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato, non è ravvisabile nella sola ineleggibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore, ma può essere esclusa dalla possibilità di altre attività riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché essa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 ottobre 2018, n. 27238 – In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti

In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti

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