CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27201 – Il recesso per inidoneità fisica, da adottare con estrema cautela per il pregiudizio che arreca al lavoratore, può dirsi legittimo solo quando fosse provata l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili con le residue capacità lavorative
il recesso per inidoneità fisica, da adottare con estrema cautela per il pregiudizio che arreca al lavoratore, poteva dirsi legittimo solo quando fosse provata l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e compatibili con le residue capacità lavorative, non potendo l'impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso, essere ravvisabile nella sola ineseguibilità dell'attività usualmente svolta dal prestatore, ove ravvisabile la possibilità di svolgimento di altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o equivalenti o inferiori, purché utilizzabili dall'impresa