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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24835 – Il trasferimento non può, come tale, costituire ragione giustificativa del licenziamento, a norma dell’art. 2112, comma 4 cod.civ., non può tuttavia impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

«se il trasferimento non può, come tale, costituire ragione giustificativa del licenziamento, a norma dell'art. 2112, comma 4 cod.civ., non può tuttavia impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che esso abbia fondamento nella struttura aziendale»

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2018, n. 26498 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto ed esclusione delle giornate di assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale in cui sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

la fattispecie di recesso del datore di lavoro in caso di assenze determinate da malattia del lavoratore si inquadri nello schema previsto e sia soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, con la conseguenza che, in dipendenza di tale specialità e del contenuto derogatorio delle suddette regole, il datore di lavoro, da un lato, non può unilateralmente recedere o, comunque, far cessare il rapporto di lavoro prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2018, n. 26679 – Nel licenziamento per mancato superamento del periodo di prova l’obbligo di motivazione non può avere il medesimo contenuto prescritto nel caso di licenziamento di un lavoratore con rapporto a tempo indeterminato

Nel licenziamento per mancato superamento del periodo di prova l'obbligo di motivazione non può avere il medesimo contenuto prescritto nel caso di licenziamento di un lavoratore con rapporto a tempo indeterminato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2018, n. 26675 – L’art. 18 cit., nel settimo comma introdotto dall’art. 1. l. n. 92 del 2012, prevede espressamente la reintegrazione per il caso in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento “intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore”, senza attribuire al giudice stesso alcuna discrezionalità”

L'art. 18 cit., nel settimo comma introdotto dall'art. 1. l. n. 92 del 2012, prevede espressamente la reintegrazione per il caso in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento "intimato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore", senza attribuire al giudice stesso alcuna discrezionalità"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25561 – L’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento orale è sottratta all’onere dell’impugnazione stragiudiziale in ragione dell’assenza di un atto scritto da cui l’art. 6 della I. n. 604 del 1966, anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 32 della I. 183 del 2010, possa far decorrere il termine di decadenza per proporre impugnazione

l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento orale è sottratta all'onere dell'impugnazione stragiudiziale in ragione dell'assenza di un atto scritto da cui l'art. 6 della I. n. 604 del 1966, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della I. 183 del 2010, possa far decorrere il termine di decadenza per proporre impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2018, n. 25532 – Licenziamento per riduzione del personale, violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto

"ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della I. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili"

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