CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 22488 depositata il 4 novembre 2016 – Il licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro, sia pur essa idonea a configurare la giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., ha natura “ontologicamente” disciplinare ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 7 della l. 300/1970, la cui violazione, tuttavia, non comporta nullità dell’atto di recesso, ma lo rende ingiustificato
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 22488 depositata il 4 novembre 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - GARANZIE PROCEDIMENTALI - VIOLAZIONE E NULLITA' DEL RECESSO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato, per inosservanza delle garanzie procedimentali dettate dall'art. 7 della legge n. 300 [...]