licenziamenti

Nel cambio di appalto, con ridotte necessità di servizio, la clausola sociale impone all’impresa subentrante l’onere di dimostrare di aver assunto i dipendenti più titolati

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 18114 depositata il 2 luglio 2024, intervenendo in tema di cambio di appalto e clausole sociali, ha ribadito, nelle ipotesi di cambio di appalto con ridotte necessità di servizio, che "... in caso di cambio appalto e applicazione della ivi prevista clausola sociale, impone vincoli procedurali [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17665 depositata il 26 giugno 2024 – In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro, nell’ottemperare all’ordine di reintegrazione, non ha l’obbligo di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’invito per la ripresa del servizio e può viceversa indicare anche una data anteriore, salvo che l’effetto risolutorio di diritto opera dallo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito, ove il lavoratore non abbia esercitato il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva, rimanendo la retribuzione dovuta sino a tale termine

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro, nell'ottemperare all'ordine di reintegrazione, non ha l'obbligo di fissare al lavoratore il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito per la ripresa del servizio e può viceversa indicare anche una data anteriore, salvo che l’effetto risolutorio di diritto opera dallo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento di detto invito, ove il lavoratore non abbia esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva, rimanendo la retribuzione dovuta sino a tale termine

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17470 depositata il 25 giugno 2024 – Quando il licenziamento ed il suo effetto estintivo del rapporto di lavoro abbiano preceduto il trasferimento di (ramo d’) azienda, se è vero che la domanda di reintegrazione va proposta nei confronti della cessionaria, è altresì vero che occorre pregiudizialmente proporre (anche con lo stesso ricorso) la domanda di annullamento del licenziamento, di cui la reintegrazione è solo una delle possibili conseguenze (a seconda del regime applicabile) ai sensi dell’art. 18 L. n. 300/1970

Quando il licenziamento ed il suo effetto estintivo del rapporto di lavoro abbiano preceduto il trasferimento di (ramo d’) azienda, se è vero che la domanda di reintegrazione va proposta nei confronti della cessionaria, è altresì vero che occorre pregiudizialmente proporre (anche con lo stesso ricorso) la domanda di annullamento del licenziamento, di cui la reintegrazione è solo una delle possibili conseguenze (a seconda del regime applicabile) ai sensi dell’art. 18 L. n. 300/1970

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza 27 giugno 2024, n. 17721 – In materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l’insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 300 del 1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell’ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se a base del recesso siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso

In materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 300 del 1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione anche nell'ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se a base del recesso siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, sicché la loro violazione preclude le possibilità di valutare le condotte causative del recesso

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 17715 depositata il 27 giugno 2024 – L’istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori. Questo tipo di conflitti infatti sono disciplinati da altre norme e da altre procedure

L'istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori. Questo tipo di conflitti infatti sono disciplinati da altre norme e da altre procedure

Legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che utilizza le whistleblowing per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 17613 depositata il 27 giugno 2024, intervenendo in tema di licenziamento e tutela prevista dalla whistleblowing, ha ribadito il principio secondo cui "... L'istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei [...]

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