licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13274 depositata il 14 maggio 2024 – Può costituire giusta causa di licenziamento l’utilizzo, da parte del lavoratore che fruisca di permessi ex lege n. 104 del 1992, in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso

Può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore che fruisca di permessi ex lege n. 104 del 1992, in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso

Legittimo il licenziamento del dipendente che durante le assenze per fruire dei permessi di cui alla legge 104/1992 svolge attività diversa dall’assistenza al disabile

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 11999 depositata il 3 maggio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa per utilizzo improprio dei permessi dicui alla legge n. 104 del 1992. ha ribadito il principio secondo cui "... l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 12989 depositata il 13 maggio 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne siano alcune non rispondenti al modello legale, dunque nulle per violazione di norma imperativa

In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa o giustificato motivo, ovvero ridotto, se tra le previsioni contrattuali ve ne siano alcune non rispondenti al modello legale, dunque nulle per violazione di norma imperativa

Legittimo il licenziamento del dipendente che reintegrato nel posto di lavoro pubblica post con cui denigra il datore di lavoro

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 13764 depositata il 17 maggio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa, ha affermato il principio secondo cui "... nell'ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore ai sensi dell'art.  18,  quarto  comma  legge  n.  300/1970,  nel  testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dalla legge [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 13764 depositata il 17 maggio 2024 – Nell’ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore ai sensi dell’art.  18,  quarto  comma  legge  n.  300/1970,  nel  testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012, che il diritto al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno non è subordinato alla messa in mora del datore di lavoro mediante l’offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, atteso che quest’ultimo mette a disposizione le proprie energie lavorative già con l’impugnativa in via stragiudiziale del recesso illegittimo

Nell'ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore ai sensi dell'art.  18,  quarto  comma  legge  n.  300/1970,  nel  testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012, che il diritto al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno non è subordinato alla messa in mora del datore di lavoro mediante l'offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, atteso che quest'ultimo mette a disposizione le proprie energie lavorative già con l'impugnativa in via stragiudiziale del recesso illegittimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 12030 depositata il 3 maggio 2024 – Il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell’art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito

Il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11999 depositata il 3 maggio 2024 – In tema di permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, grava sul lavoratore la prova di aver eseguito la prestazione di assistenza in un luogo diverso da quello di residenza della persona protetta. Il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari

In tema di permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, grava sul lavoratore la prova di aver eseguito la prestazione di assistenza in un luogo diverso da quello di residenza della persona protetta. Il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 12022 depositata il 3 maggio 2024 – Ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore – nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa – il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari

Ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore – nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa – il giudice non può ritenere legittimo il recesso, dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di minore gravità di quel peculiare comportamento, come illecito disciplinare di grado inferiore, compiuta dall’autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari

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