licenziamenti

I dati acquisiti tramite il telepass installato sulle auto aziendali sono inutilizzabili a fini disciplinari, se il dipendente non abbia previamente ricevuto una adeguata informativa sulla possibilità dell’utilizzo dell’apparecchio per lo svolgimento di controlli a distanza

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 15391 depositata il 3 giugno 2024, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare e controlli difensivi, ha ribadito il principio secondo cui "... in tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti, anche dopo la modifica dell’art. 4 st. lav., ad opera dell’art. 23 del d.lgs. n. 151 [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 15391 depositata il 3 giugno 2024 – Utilizzabili i dati del Telepass, solo a condizione che sia osservata la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 300/1970 che prevede l’obbligo di adeguata informazione del lavoratore, in quanto le informazioni, così “raccolte” a mente appunto di quest’ultima previsione, giusta il successivo comma 3, sono “utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”

Utilizzabili i dati del Telepass, solo a condizione che sia osservata la disposizione di cui all’art. 4, comma 3, L. n. 300/1970 che prevede l’obbligo di adeguata informazione del lavoratore, in quanto le informazioni, così “raccolte” a mente appunto di quest’ultima previsione, giusta il successivo comma 3, sono “utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15025 depositata il 29 maggio 2024 – La disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla l. n. 604 del 1966 e st.lav., non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 della l. n. 604 del 1966, ai dirigenti, neppure convenzionali; ne consegue che, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indennità supplementare prevista per la categoria dirigenziale, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d’essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall’altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell’azienda

La disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla l. n. 604 del 1966 e st.lav., non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966, ai dirigenti, neppure convenzionali; ne consegue che, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria dirigenziale, occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d'essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda

Illegittimo il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto ordinario, costituendo discriminazione indiretta

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 11731 depositata il 2 maggio 2024, intervenendo in licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha ribadito il principio secondo cui "... in tema di licenziamento, costituisca discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 12688 depositata il 9 maggio 2024 – La segnalazione ex 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata

La segnalazione ex 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell'illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare di cui alla norma invocata

Illegittimo il licenziamento del dipendente per la segnalazione ex 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”)

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 12688 depositata il 9 maggio 2024, intervenendo in tema di licenziamento nel pubblico impiego per segnalazioni del whistleblower ha statuito il principio secondo cui "... (Cass. n. 14093 del 2023), la segnalazione ex 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13048 depositata il 13 maggio 2024 – Non vi è alcuna norma che consenta di ritenere sussistente una competenza funzionale esclusiva del giudice penale in ordine al recesso, da parte dell’amministratore giudiziario, nei confronti di un dipendente di impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi del d. lgs. n. 159 del 2011

Non vi è alcuna norma che consenta di ritenere sussistente una competenza funzionale esclusiva del giudice penale in ordine al recesso, da parte dell'amministratore giudiziario, nei confronti di un dipendente di impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi del d. lgs. n. 159 del 2011

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14043 depositata il 21 maggio 2024 – La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti – al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo – le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione

La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione

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