licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 16065 depositata il 10 giugno 2024 – In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. o dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso – istituzionalmente rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l’inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell’onere su di lui incombente ex art. 5 della citata legge n. 604 del 1966, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria – durante il periodo di preavviso – del rapporto

In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l'inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell'onere su di lui incombente ex art. 5 della citata legge n. 604 del 1966, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria - durante il periodo di preavviso - del rapporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza depositata il 3 giugno 2024, n. 15439 – L’interpretazione delle norme preposte alla tutela della riservatezza, con particolare riferimento ai dati sensibili quali certamente sono quelli concernenti le condizioni di salute del dipendente malato, induce a ritenere che il datore di lavoro debba essere a conoscenza soltanto della conferma della prognosi da parte del medico fiscale e che, dunque, qualsiasi indicazione – anche concernente le visite specialistiche prescritte – dalla quale possa essere desunta la diagnosi, debba ritenersi contrastante con la normativa sulla tutela della privacy

L’interpretazione delle norme preposte alla tutela della riservatezza, con particolare riferimento ai dati sensibili quali certamente sono quelli concernenti le condizioni di salute del dipendente malato, induce a ritenere che il datore di lavoro debba essere a conoscenza soltanto della conferma della prognosi da parte del medico fiscale e che, dunque, qualsiasi indicazione – anche concernente le visite specialistiche prescritte – dalla quale possa essere desunta la diagnosi, debba ritenersi contrastante con la normativa sulla tutela della privacy

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15712 depositata il 5 giugno 2024 – Nei provvedimenti di mobilità o licenziamenti collettivi gli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 hanno previsto una puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda

Nei provvedimenti di mobilità o licenziamenti collettivi gli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 hanno previsto una puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda

Procedura di licenziamento collettivo per riduzione personale o di messa in mobilità prevista dalla legge 223 del 1991

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 15712 depositata il 5 giugno 2024, intervenendo in tema procedure di licenziamento collettivi, ha ribadito che "... gli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 hanno previsto una puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, introducendo un significativo elemento [...]

Costituisce licenziamento discriminatorio quello irrogato al dipendente che assiste un familiare disabile per i quali usufruisce dei permessi di cui alla legge 104

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 13934 depositata il 20 maggio 2024, intervenendo in tema di licenziamento discriminatorio, ha ribadito il principio secondo cui "... la Corte di Giustizia UE ha da tempo affermato che la direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, C-2000/78/Ce, che stabilisce un quadro generale per la parità di [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 13934 depositata il 20 maggio 2024 – La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, C-2000/78/Ce stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi art. 1 e 2, 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili

La direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, C-2000/78/Ce stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, i suoi art. 1 e 2, 1 e 2, lett. a), devono essere interpretati nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle sole persone che siano esse stesse disabili

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15604 depositata il 4 giugno 2024 – Nullità, per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c., del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità

Nullità, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c., del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15601 depositata il 4 giugno 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi appunto valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all’idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull’elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro

In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi appunto valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro

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