licenziamenti

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 12142 depositata il 6 maggio 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su “facebook” di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone

In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su “facebook” di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11236 depositata il 26 aprile 2024 – In caso di mancata conferma delle dimissioni in sede amministrativa l’interruzione di fatto delle prestazioni di lavoro da parte della lavoratrice valga come recesso tacito del rapporto qualora si protragga oltre la scadenza del periodo stesso o quella, se successiva, del termine per la conferma delle dimissioni

In caso di mancata conferma delle dimissioni in sede amministrativa l'interruzione di fatto delle prestazioni di lavoro da parte della lavoratrice valga come recesso tacito del rapporto qualora si protragga oltre la scadenza del periodo stesso o quella, se successiva, del termine per la conferma delle dimissioni

Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore. Inoltre il contratto di lavoro subordinato non obbliga il lavoratore al raggiungimento di un risultato, ma alla sola messa a disposizione, in favore del datore

Il licenziamento per cosiddetto 'scarso rendimento' costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore. Inoltre il contratto di lavoro subordinato non obbliga il lavoratore al raggiungimento di un risultato, ma alla sola messa a disposizione, in favore del datore

Corte di Cassazione. sezione lavoro, ordinanza n. 10640 depositata il 19 aprile 2024 – Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’, (…), costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento, prevista dagli artt. 1453 e segg. Cod. civ. Si osserva infatti che, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, giacché si tratta di lavoro subordinato e non dell’obbligazione di compiere un’opera o un servizio (lavoro autonomo)

Il licenziamento per cosiddetto 'scarso rendimento', (...), costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento, prevista dagli artt. 1453 e segg. Cod. civ. Si osserva infatti che, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, giacché si tratta di lavoro subordinato e non dell'obbligazione di compiere un'opera o un servizio (lavoro autonomo)

L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

L'art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10734 depositata il 22 aprile 2024 – Il dettato normativo del terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 (“Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore”) delinea una condizione legale (sospensiva) ed un termine (dilatorio); di talché, una volta avveratasi la prima o scaduto il secondo, il datore di lavoro “può comunicare il licenziamento al lavoratore”

Il dettato normativo del terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 (“Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore”) delinea una condizione legale (sospensiva) ed un termine (dilatorio); di talché, una volta avveratasi la prima o scaduto il secondo, il datore di lavoro “può comunicare il licenziamento al lavoratore”

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