licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10805 depositata il 22 aprile 2024 – Il terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 vuole solo consentire al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

Il terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 L. n. 604/1966 vuole solo consentire al datore di lavoro di comunicare il licenziamento, una volta appunto che sia fallito il tentativo di conciliazione che gli è ora imposto di chiedere di percorrere oppure dopo che sia decorso il termine entro il quale la direzione territoriale del lavoro deve trasmettere alle parti la convocazione per l’incontro a fini conciliativi su richiesta del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10209 depositata il 16 aprile 2024 – In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione, di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, così come la sua incompletezza, integrano una violazione delle procedure cui consegue la tutela indennitaria (ex art. 18, comma 7, terzo periodo, della legge n. 300/1970), quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, in forza dell’art. 5, comma 3, della legge n. 223/1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, della legge n. 92/2012

In tema di licenziamenti collettivi, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione, di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 223/1991, così come la sua incompletezza, integrano una violazione delle procedure cui consegue la tutela indennitaria (ex art. 18, comma 7, terzo periodo, della legge n. 300/1970), quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, in forza dell'art. 5, comma 3, della legge n. 223/1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, della legge n. 92/2012

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10197 depositata il 16 aprile 2024 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, deve specificare i “profili professionali del personale eccedente” e non può limitarsi all’indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell’ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l’accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, deve specificare i "profili professionali del personale eccedente" e non può limitarsi all'indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell'ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l'accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10596 depositata il 19 aprile 2024 – Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l’osservanza della forma prescritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa – anche avvalendosi dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c. – e solo nel caso perduri l’incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa

Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa - anche avvalendosi dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa

E illegittimo il licenziamento del dipendente in malattia che comunica solo all’INPS l’indirizzo di reperibilità

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 8381 depositata il 28 marzo 2024, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha statuito che "... In tema di licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina prevista dall'art. 18 st.lav. riformulato, infatti, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 8381 depositata il 28 marzo 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina prevista dall’art. 18 st.lav. riformulato, infatti, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità del recesso secondo previsioni legali non modificate dalla riforma e, solo ove ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale ex comma 5 ovvero quella ex comma 4, operante nei soli casi ivi previsti

In tema di licenziamento disciplinare, nella nuova disciplina prevista dall'art. 18 st.lav. riformulato, infatti, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, quali presupposti condizionanti la legittimità del recesso secondo previsioni legali non modificate dalla riforma e, solo ove ravvisi la mancanza della causa giustificativa, deve provvedere a selezionare la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale ex comma 5 ovvero quella ex comma 4, operante nei soli casi ivi previsti

Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica o psichica per violazione dell’obbligo di adibire il dipendete ad alternative mansioni compatibili con il suo stato di salute

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 9937 depositata il 12 aprile 2024, intervenendo in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, ha riaffermato il principio secondo cui "... in caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9937 depositata il 12 aprile 2024 – In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l’ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione

In caso di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell'obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, integra l'ipotesi di difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione

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