licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 15397 depositata il 31 maggio 2023 – La presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all’indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria

La presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 13500 depositata il 17 maggio 2023 – Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento i limiti di età ed i requisiti della pensione di anzianità. Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell’interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento

Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento i limiti di età ed i requisiti della pensione di anzianità. Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell'interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 13482 depositata il 17 maggio 2023 – Si ha violazione dell’art. 2697 c.c., tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, lo stesso giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc

Si ha violazione dell'art. 2697 c.c., tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, lo stesso giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11174 depositata il 27 aprile 2023 – Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c.

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11564 depositata il 3 maggio 2023 – L’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ex art. 18, legge n. 300 del 1970, ricostituendo “de iure” il rapporto – da considerare, quindi, come mai risolto – ne ripristinano integralmente l’originario contenuto obbligatorio, comprendente anche il diritto del lavoratore a riassumere le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente. Pertanto, l’eventuale attribuzione del suddetto posto ad altro dipendente in sostituzione del lavoratore licenziato – che abbia impugnato l’atto di recesso – deve essere considerata provvisoria perché condizionata alla definitiva reiezione giudiziale della suddetta impugnativa

L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ex art. 18, legge n. 300 del 1970, ricostituendo "de iure" il rapporto - da considerare, quindi, come mai risolto - ne ripristinano integralmente l'originario contenuto obbligatorio, comprendente anche il diritto del lavoratore a riassumere le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente. Pertanto, l'eventuale attribuzione del suddetto posto ad altro dipendente in sostituzione del lavoratore licenziato - che abbia impugnato l'atto di recesso - deve essere considerata provvisoria perché condizionata alla definitiva reiezione giudiziale della suddetta impugnativa

Cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi disciplinate dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155”, e obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento – INPS – Circolare n. 46 del 17 maggio 2023

INPS - Circolare n. 46 del 17 maggio 2023 Cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nelle ipotesi disciplinate dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155”, e obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento - Istruzioni [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12994 depositata il 12 maggio 2023 – In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, gravi sul datore di lavoro la prova che essa sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente, atteso che l’art. 5 legge n. 604/1966 pone a carico del datore l’onere della prova di tutti gli elementi di fatto integranti la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, gravi sul datore di lavoro la prova che essa sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente, atteso che l'art. 5 legge n. 604/1966 pone a carico del datore l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto integranti la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12358 depositata il 9 maggio 2023 – In tema di impugnativa di licenziamento individuale, il termine decadenziale previsto dall’art. 6, comma 2, della l. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della l. 183/2010, decorre dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell’accordo necessario all’espletamento della conciliazione o dell’arbitrato, di talché il lavoratore soggiace ad un ulteriore incombente in caso di esito negativo del componimento stragiudiziale, vale a dire il deposito del ricorso presso giudice a pena di decadenza entro 60 giorni

In tema di impugnativa di licenziamento individuale, il termine decadenziale previsto dall'art. 6, comma 2, della l. 604/1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. 183/2010, decorre dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell'accordo necessario all'espletamento della conciliazione o dell'arbitrato, di talché il lavoratore soggiace ad un ulteriore incombente in caso di esito negativo del componimento stragiudiziale, vale a dire il deposito del ricorso presso giudice a pena di decadenza entro 60 giorni

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