licenziamenti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4060 depositata il 9 febbraio 2023 – Il principio della tempestività della contestazione dalla necessità di assicurare una tutela effettiva del contraddittorio e, quindi, di impedire che il trascorrere del tempo possa incidere sul diritto del lavoratore di difendersi, rendendo difficoltosa la possibilità di apprestare adeguate giustificazioni

Il principio della tempestività della contestazione dalla necessità di assicurare una tutela effettiva del contraddittorio e, quindi, di impedire che il trascorrere del tempo possa incidere sul diritto del lavoratore di difendersi, rendendo difficoltosa la possibilità di apprestare adeguate giustificazioni

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2606 depositata il 27 gennaio 2023 – La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l’art. 4 della legge n. 604 del 1966, l’art. 15 Stat. Lav. e l’art. 3 della legge n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nelle Direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, sicché non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un’altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico

La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l'art. 4 della legge n. 604 del 1966, l'art. 15 Stat. Lav. e l'art. 3 della legge n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nelle Direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, sicché non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2993 del 1° febbraio 2023 – Ai fini dell’accertamento d’una giusta causa di licenziamento il giudice del lavoro può valutare gli atti delle indagini preliminari comprese le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove ne sia mancato il vaglio critico in sede dibattimentale , nondimeno questi non sono vincolanti né sono muniti di fede pubblica privilegiata sino a querela di falso, dovendosi sempre consentire all’incolpato di fornire prova contraria alle risultanze delle indagini penali ancora non accolte in un giudicato penale

Ai fini dell'accertamento d'una giusta causa di licenziamento il giudice del lavoro può valutare gli atti delle indagini preliminari comprese le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove ne sia mancato il vaglio critico in sede dibattimentale , nondimeno questi non sono vincolanti né sono muniti di fede pubblica privilegiata sino a querela di falso, dovendosi sempre consentire all'incolpato di fornire prova contraria alle risultanze delle indagini penali ancora non accolte in un giudicato penale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2895 depositata il 31 gennaio 2023 – In caso di licenziamento del dirigente d’azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del repêchage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro

In caso di licenziamento del dirigente d’azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del repêchage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2518 depositata il 27 gennaio 2023 – Sebbene in tema di licenziamento per giusta causa non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, tuttavia la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

Sebbene in tema di licenziamento per giusta causa non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, tuttavia la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1600 depositata il 16 gennaio 2023 – Alcun valido consenso, nemmeno per fatti concludenti, potrebbero esprimere gli amministratori giudiziari alla prosecuzione del rapporto di lavoro, in presenza di una norma che li assoggetta all’obbligo di prendere posizione sul subingresso solo in base ad un provvedimento del giudice; ne consegue che non si è in presenza, nel caso, di una ipotesi di recesso “ad nutum”, bensì di risoluzione del rapporto prevista da normativa di settore giustificata dagli interessi che essa mira a proteggere

Alcun valido consenso, nemmeno per fatti concludenti, potrebbero esprimere gli amministratori giudiziari alla prosecuzione del rapporto di lavoro, in presenza di una norma che li assoggetta all'obbligo di prendere posizione sul subingresso solo in base ad un provvedimento del giudice; ne consegue che non si è in presenza, nel caso, di una ipotesi di recesso "ad nutum", bensì di risoluzione del rapporto prevista da normativa di settore giustificata dagli interessi che essa mira a proteggere

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2245 depositata il 25 gennaio 2023 – In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ai fini di una delimitazione del personale a rischio è imprescindibile che sussistano contemporaneamente sia un’autonomia dello ‘stabilimento oggetto della procedura che l’infungibilità delle mansioni svolte presso l’unità produttiva; siffatte esigenze tecnico produttive ed organizzative devono essere necessariamente enunciate ed illustrate dal datore con la comunicazione di cui all’art. 4, comma 3 l. 223/91

In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ai fini di una delimitazione del personale a rischio è imprescindibile che sussistano contemporaneamente sia un'autonomia dello 'stabilimento oggetto della procedura che l'infungibilità delle mansioni svolte presso l'unità produttiva; siffatte esigenze tecnico produttive ed organizzative devono essere necessariamente enunciate ed illustrate dal datore con la comunicazione di cui all'art. 4, comma 3 l. 223/91

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2235 depositata il 25 gennaio 2023 – E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizzi i permessi di cui alla legge 104 per fini compensativi. Il lavoratore che presti assistenza ad un familiare disabile ha diritto a tre giorni di permesso mensile. Tuttavia, l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con tale assistenza senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza

E' legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizzi i permessi di cui alla legge 104 per fini compensativi. Il lavoratore che presti assistenza ad un familiare disabile ha diritto a tre giorni di permesso mensile. Tuttavia, l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con tale assistenza senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza

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