CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 404 depositata il 10 gennaio 2023 – Nell’ipotesi di licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento la norma di garanzia di cui all’art. 2112 c.c. può operare solo a condizione che sia successivamente dichiarata la nullità o l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente, “la declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo – sul piano logico e su quello giuridico – rispetto all’accertamento del trasferimento d’azienda e dei suoi effetti”, con la conseguenza che la contestazione del licenziamento resta sottoposta alla regole sue proprie, e tra queste all’onere di impugnazione nei termini di decadenza di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012
Nell’ipotesi di licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento la norma di garanzia di cui all’art. 2112 c.c. può operare solo a condizione che sia successivamente dichiarata la nullità o l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente, “la declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo - sul piano logico e su quello giuridico - rispetto all'accertamento del trasferimento d'azienda e dei suoi effetti”, con la conseguenza che la contestazione del licenziamento resta sottoposta alla regole sue proprie, e tra queste all’onere di impugnazione nei termini di decadenza di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012