CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9863 del 14 aprile 2017 – Notifica della sentenza
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9863 del 14 aprile 2017 SVOLGIMENTO del PROCESSO La Corte di Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata pronuncia resa il due febbraio 2010 dal giudice del lavoro di Pisa, con sentenza n. 319 del 12 marzo - 29 maggio 2013, dichiarava che tra l'attore N. M. e la S.a.s. R. G. era intercorso rapporto di lavoro subordinato a partire dal primo ottobre 2002; dichiarava, quindi, illegittimo il licenziamento intimato dalla suddetta società al ricorrente - appellante con lettera in data due gennaio 2016 e condannava la medesima convenuta al pagamento, in favore del N., a titolo di risarcimento danni, di un'indennità pari all'importo di 2583,33 euro mensili, dal licenziamento sino al 31 dicembre 2006, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione previdenziale. Dichiarava, infine, compensate per la metà le spese di lite, per entrambi i gradi del giudizio, per il resto liquidate a carico della società in favore dell'attore. La s.a.s. R. G. ha impugnato la sentenza d'appello mediante ricorso per cassazione in data 19 febbraio 2014, affidato a quattro motivi. N. M. ha resistito con controricorso, eccependo tra l'altro l'inammissibilità del ricorso notificato il 19-02-2014, poiché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni di cui al secondo comma dell'art. 325 c.p.c. (perentorio per espressa e testuale definizione ex art. 326 del medesimo codice di rito), dalla notifica della sentenza avvenuta il 22 luglio 2013 presso la cancelleria della Corte d'Appello, laddove aveva eletto domicilio l'appellato. È valida la notifica della sentenza in cancelleria in mancanza di elezione di domicilio del difensore ove ......
