COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma sentenza n. 5753 sez. 37 del 5 ottobre 2016

CARTELLA DI PAGAMENTO – IMPUGNAZIONE – NOTIFICAZIONE ATTO PRESUPPOSTO – OMESSO CAD – SUCCESSIVA CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – VIZIO – SUSSISTENZA

Svolgimento del processo

Con atto d’appello del 21-07-2015 la sig.ra P. impugnava la sentenza n. 1662/11/15, emessa dalla CTP di Roma in data 11-12-2014, che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento IRPEF 2006.

L’appellante nel merito eccepiva l’irregolare notifica dell’avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento oggetto di impugnazione e quindi la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 DPR n. 600/1973, dell’art. 140 c.p.c., degli artt. 8 e 14 della L. n. 890/1982, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c., dell’art. 6 dello Statuto del contribuente e dell’art. 24 della Costituzione. In particolare, citando giurisprudenza di legittimità, eccepiva la mancata prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata informativa (CAD comunicazione di avvenuto deposito) e pertanto la nullità della notifica dell’avviso di accertamento con consequenziale nullità della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.

Controdeduceva l’Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato ed in particolare la fede sino a querela di falso della dichiarazione dell’agente postale circa la spedizione della raccomandata informativa in data 22-06-2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appellante non ritiene errata la procedura seguita dall’Agenzia delle Entrate per la notifica dell’avviso di pagamento, ma eccepisce il mancato perfezionamento dell’ultimo adempimento procedurale e cioè la ricezione della raccomandata informativa (CAD) alla contribuente, non avendo la prefata Agenzia provato tale ricezione (Cass. sez. V n. 17177 del 26-8-2015; CRT Campania sez. 29 n. 6844 dell’8-7-2015). Non è messa in dubbio la spedizione di tale documento in data 22-6-2011, ma si rileva che l’ente impositivo non abbia provato, eventualmente depositando l’avviso di ricevimento, il recapito di tale raccomandata. Pertanto non si tratta di mettere in dubbio la spedizione della raccomandata da parte dell’agente postale, ma di non ritenere provato l’atto conclusivo dell’iter notificatorio. Né sembra conferente quanto affermato dai primi giudici circa il mancato ritiro del plico da parte della contribuente nei dieci giorni successivi alla notifica della raccomandata, laddove manca la prova della ricezione di quest’ultima.

La mancata regolare notifica dell’atto presupposto comporta pertanto la nullità della cartella di pagamento.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis per le affermazioni più risalenti Cass. Civile, sezione II, 22 marzo 1995 n. 3260 e per quelle più recenti, Cass. Civile, sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Tutto ciò premesso, la Commissione accoglie l’appello della sig.ra P. e condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro cinquecento.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l’appello della contribuente. Spese euro cinquecento per entrambi i gradi di giudizio.