NOTIFICHE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 4, sentenza n. 3331 depositata il 28 dicembre 2023 – L’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che si riverbera a cascata sugli atti consequenziali, benché correttamente notificati, comportandone la nullità

L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che si riverbera a cascata sugli atti consequenziali, benché correttamente notificati, comportandone la nullità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15976 depositata il 7 giugno 2024 – L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità

Processo tributario: atto impositivo notificato a mezzo posta, in assenza temporanea del destinatario, si perfeziona dopo 10 giorni dall’avviso di giacenza

In ordine al perfezionamento della notifica degli atti impositivi di natura tributari, l'orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ritenuto che in caso di assenza del destinatario, la notifica si considera perfezionata e valida ai fini decorsi dieci giorni dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, anche se il destinatario non abbia ritirato il plico presso l'ufficio postale. [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6853 depositata il 14 marzo 2024 – In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza

In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 3, sentenza n. 1040 depositata il 15 dicembre 2023 – Quando la cartella di pagamento è notificata via pec, l’assenza della relata di notifica come tradizionale prova materiale di ricezione dell’atto, non può in alcun modo determinare l’inesistenza dell’atto per nullità della notifica

Quando la cartella di pagamento è notificata via pec, l’assenza della relata di notifica come tradizionale prova materiale di ricezione dell’atto, non può in alcun modo determinare l’inesistenza dell’atto per nullità della notifica

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 6, sentenza n. 14184 depositata il 30 novembre 2023 – L’art. 26 del D,p.r. 602/73 prevede che soltanto l’indirizzo di PEC del destinatario, e non quello del mittente, debba necessariamente essere tratto dal Registro ufficiale ivi indicato. Di conseguenza l’indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi valido ancorché non estratto da Reginde, o comunque da un “pubblico elenco”

L'art. 26 del D,p.r. 602/73 prevede che soltanto l'indirizzo di PEC del destinatario, e non quello del mittente, debba necessariamente essere tratto dal Registro ufficiale ivi indicato. Di conseguenza l’indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi valido ancorché non estratto da Reginde, o comunque da un “pubblico elenco”

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14790 depositata il 27 maggio 2024 – Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, va dichiarata l’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. dell’impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ.

Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14700 depositata il 27 maggio 2024 – Violazione ab imis dell’art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011 e nullità della notifica dell’atto introduttivo doveva ritenersi sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., sicché il Tribunale deve solo concedere il termine a difesa

Violazione ab imis dell’art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011 e nullità della notifica dell’atto introduttivo doveva ritenersi sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., sicché il Tribunale deve solo concedere il termine a difesa

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