NOTIFICHE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 3, sentenza n. 1040 depositata il 15 dicembre 2023 – Quando la cartella di pagamento è notificata via pec, l’assenza della relata di notifica come tradizionale prova materiale di ricezione dell’atto, non può in alcun modo determinare l’inesistenza dell’atto per nullità della notifica

Quando la cartella di pagamento è notificata via pec, l’assenza della relata di notifica come tradizionale prova materiale di ricezione dell’atto, non può in alcun modo determinare l’inesistenza dell’atto per nullità della notifica

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 6, sentenza n. 14184 depositata il 30 novembre 2023 – L’art. 26 del D,p.r. 602/73 prevede che soltanto l’indirizzo di PEC del destinatario, e non quello del mittente, debba necessariamente essere tratto dal Registro ufficiale ivi indicato. Di conseguenza l’indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi valido ancorché non estratto da Reginde, o comunque da un “pubblico elenco”

L'art. 26 del D,p.r. 602/73 prevede che soltanto l'indirizzo di PEC del destinatario, e non quello del mittente, debba necessariamente essere tratto dal Registro ufficiale ivi indicato. Di conseguenza l’indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi valido ancorché non estratto da Reginde, o comunque da un “pubblico elenco”

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14790 depositata il 27 maggio 2024 – Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, va dichiarata l’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. dell’impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ.

Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14700 depositata il 27 maggio 2024 – Violazione ab imis dell’art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011 e nullità della notifica dell’atto introduttivo doveva ritenersi sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., sicché il Tribunale deve solo concedere il termine a difesa

Violazione ab imis dell’art. 6, co. 8, d.lgs. n. 150/2011 e nullità della notifica dell’atto introduttivo doveva ritenersi sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., sicché il Tribunale deve solo concedere il termine a difesa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13217 depositata il 14 maggio 2024 – In tema di notificazione della cartella di pagamento, laddove si e affermato che qualora la sua notifica sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non e necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della disciplina dettata dalla L. n. 890 del 1982

In tema di notificazione della cartella di pagamento, laddove si e affermato che qualora la sua notifica sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non e necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme semplificate concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della disciplina dettata dalla L. n. 890 del 1982

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria,  ordinanza n. 10649 depositata il 22 aprile 2024 – In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso

In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9125 depositata il 5 aprile 2024 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima

Processo Tributario: la prova del perfezionamento della notifica di un atto impositivo o processuale a mezzo del servizio postale ed altre ipotesi di nullità

Nei casi in cui la notifica di un atto impositivo o processuale avvenga a mezzo del servizio postale ed il destinatario rifiuto a riceverlo oppure nell'ipotesi di sua momentanea assenza, la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita solo con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, con il quale viene comunicato [...]

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