NOTIFICHE

Corte di Cassazione ordinanza n. 22895 depositata il 21 luglio 2022 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione, al che consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione, al che consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

Corte di Cassazione sentenza n. 22810 depositata il 20 luglio 2022 – Il giudice d’appello non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della decisione, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della decisione stessa

Il giudice d’appello non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della decisione, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della decisione stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 22443 depositata il 15 luglio 2022 – In tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

In tema di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 471 depositata il 19 maggio 2022 – L’apposizione del codice QR, previsto dall’art. 23, comma 2-bis del codice dell’amministrazione digitale (cd. CAD), permette all’Amministrazione finanziaria di notificare via posta, al contribuente, la mera copia cartacea priva di sottoscrizione autografa dell’avviso d’accertamento informatico firmato digitalmente. Tale notifica produce i medesimi effetti che avrebbe quella del documento informatico originale

L’apposizione del codice QR, previsto dall’art. 23, comma 2-bis del codice dell’amministrazione digitale (cd. CAD), permette all’Amministrazione finanziaria di notificare via posta, al contribuente, la mera copia cartacea priva di sottoscrizione autografa dell’avviso d’accertamento informatico firmato digitalmente. Tale notifica produce i medesimi effetti che avrebbe quella del documento informatico originale

Notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Nuove indicazioni operative – INPS – Messaggio 27 settembre 2022, n. 3516

INPS - Messaggio 27 settembre 2022, n. 3516 Notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Nuove indicazioni operative 1. Premessa Con il messaggio n. 4561 del 21 dicembre 2021 e con la successiva circolare n. 32 del 25 febbraio 2022, sono state fornite istruzioni e disposizioni operative per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione prevista dall’articolo [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 22060 depositata il 12 luglio 2022 – Nel caso di conferimento di azienda come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare. In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell’alienante

Nel caso di conferimento di azienda come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare. In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante

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