NOTIFICHE

Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 471 depositata il 19 maggio 2022 – L’apposizione del codice QR, previsto dall’art. 23, comma 2-bis del codice dell’amministrazione digitale (cd. CAD), permette all’Amministrazione finanziaria di notificare via posta, al contribuente, la mera copia cartacea priva di sottoscrizione autografa dell’avviso d’accertamento informatico firmato digitalmente. Tale notifica produce i medesimi effetti che avrebbe quella del documento informatico originale

L’apposizione del codice QR, previsto dall’art. 23, comma 2-bis del codice dell’amministrazione digitale (cd. CAD), permette all’Amministrazione finanziaria di notificare via posta, al contribuente, la mera copia cartacea priva di sottoscrizione autografa dell’avviso d’accertamento informatico firmato digitalmente. Tale notifica produce i medesimi effetti che avrebbe quella del documento informatico originale

Notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Nuove indicazioni operative – INPS – Messaggio 27 settembre 2022, n. 3516

INPS - Messaggio 27 settembre 2022, n. 3516 Notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Nuove indicazioni operative 1. Premessa Con il messaggio n. 4561 del 21 dicembre 2021 e con la successiva circolare n. 32 del 25 febbraio 2022, sono state fornite istruzioni e disposizioni operative per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione prevista dall’articolo [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 22060 depositata il 12 luglio 2022 – Nel caso di conferimento di azienda come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare. In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell’alienante

Nel caso di conferimento di azienda come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare. In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante

Corte di Cassazione ordinanza n. 22043 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 21962 depositata il 12 luglio 2022 – Il potere attribuito agli uffici finanziari, in base all’art. 36 – bis, comma secondo, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall’art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non è esercitabile quando, per ricavarne l’indeducibilità, sia necessario procedere alla interpretazione o della documentazione allegata o della norma giuridica, occorrendo in tali casi un atto di accertamento esplicitamente motivato; esso può, invece, essere esercitato allorquando sia rilevabile ictu oculi

Il potere attribuito agli uffici finanziari, in base all'art. 36 - bis, comma secondo, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non è esercitabile quando, per ricavarne l'indeducibilità, sia necessario procedere alla interpretazione o della documentazione allegata o della norma giuridica, occorrendo in tali casi un atto di accertamento esplicitamente motivato; esso può, invece, essere esercitato allorquando sia rilevabile ictu oculi

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione n. 19, sentenza n. 1659 depositata il 22 aprile 2022 – In alternativa alla procedura di cui all’art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l’albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all’estero

In alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero

Corte di Cassazione ordinanza n. 21944 depositata l’ 11 luglio 2022 – Il divieto del bis in idem non operi rispetto agli atti impositivi in quanto postula che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un’ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva, atteso che con la stessa l’Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l’imposta non versata

Il divieto del bis in idem non operi rispetto agli atti impositivi in quanto postula che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un'ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva, atteso che con la stessa l'Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l'imposta non versata;

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