NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 aprile 2021, n. 10882 – L’inesistenza della notificazione, cui eventualmente riportare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per mancata impugnazione nei termini, può configurarsi, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione

L'inesistenza della notificazione, cui eventualmente riportare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per mancata impugnazione nei termini, può configurarsi, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione

CORTE DI CASSAZIONE, sezioni unite, sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale – vizio di mancata pronuncia

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale - vizio di mancata pronuncia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 aprile 2021, n. 9770 – In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017

In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 aprile 2021, n. 9464 – Principio del raggiungimento dello scopo, giusta l’art. 156 cod. proc. civ. – La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012 ed in relazione all’attività professionale da lui svolta, nell’interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che l’operato del giudice consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario

Principio del raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156 cod. proc. civ. - La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012 ed in relazione all'attività professionale da lui svolta, nell'interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che l'operato del giudice consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 aprile 2021, n. 9182 – In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata localizzazione del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico”

In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata localizzazione del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 marzo 2021, n. 8688 – La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell’art. 36 – bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate

La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'art. 36 - bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2021, n. 8040 – Nullità della cartella per irregolare notifica dell’atto prodromico

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 marzo 2021, n. 8040 Tributi - Cartella di pagamento - Irregolare notifica dell'atto prodromico - Nullità della cartella 1. La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per maggior valore di un immobile acquistato dalla contribuente in Comune [...]

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