NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2021, n. 16148 – nonché (b) della prova dell’avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e (c) stante l’omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa dell’AGENZIA, tenuto altresì conto (d) della mancata costituzione della società contribuente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile

In mancanza dell'avvenuto deposito dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo eseguita nei confronti del destinatario, nonché della prova dell'avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e stante l'omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa, tenuto altresì conto della mancata costituzione della società contribuente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2021, n. 15941 – L’accertamento della non contesta legittimità della iscrizione di ipoteca preclude ogni valutazione in ordine alla regolarità o meno della notifica della cartella di pagamento, atto prodromico alla emissione del suddetto atto di iscrizione di ipoteca

L'accertamento della non contesta legittimità della iscrizione di ipoteca preclude ogni valutazione in ordine alla regolarità o meno della notifica della cartella di pagamento, atto prodromico alla emissione del suddetto atto di iscrizione di ipoteca

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 maggio 2021, n. 14875 – Le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario

Le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 maggio 2021, n. 14875 – Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata

Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13843 – In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, «per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notifica tono, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso»

In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, «per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notifica tono, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso»

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 maggio 2021, n. 13907 – La notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione

La notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13576 – E’ ammissibile produrre per la prima volta in appello documenti già in possesso della parte, atteso che i rapporti tra processo tributario e processo civile vanno analizzati alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima, sicché non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado

E' ammissibile produrre per la prima volta in appello documenti già in possesso della parte, atteso che i rapporti tra processo tributario e processo civile vanno analizzati alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima, sicché non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13314 – L’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto alla successiva azione dell’Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto; ovvero di impugnare cumulativamente quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria

L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto; ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria

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