NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2020, n. 28050 – Vale per le notifiche degli atti impositivi il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario ovvero al personale del servizio postale e per il destinatario al momento della ricezione

Vale per le notifiche degli atti impositivi il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario ovvero al personale del servizio postale e per il destinatario al momento della ricezione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 28916 – Ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, tale indirizzo costituisce l’indirizzo “pubblico informatico” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese, – e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale

Ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese, - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2020, n. 26336 – Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139, cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria

Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139, cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2020, n. 27349 – La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc.civ. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio

La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc.civ. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28154 – La notificazione degli atti impositivi nei confronti degli irreperibili richiede, sotto pena di nullità, che il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, ben prima di dare ingresso al procedimento di notificazione secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere le opportune ricerche volte a verificare che ricorra in fatto l’irreperibilità assoluta del contribuente

La notificazione degli atti impositivi nei confronti degli irreperibili richiede, sotto pena di nullità, che il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, ben prima di dare ingresso al procedimento di notificazione secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere le opportune ricerche volte a verificare che ricorra in fatto l'irreperibilità assoluta del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2020, n. 24793 – Validità della notifica effettuata a mani del socio di società di persone dopo l’estinzione della stessa per cancellazione da registro imprese

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 novembre 2020, n. 24793 Tributi - Imposte sui redditi - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica effettuata a mani del socio di società di persone dopo l’estinzione della stessa per cancellazione da registro imprese - Validità Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Asti , con sentenza [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2020, n. 26804 – Con riferimento alla detraibilità dell’Iva ed alla deducibilità dei costi nel caso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità dei costi in essa annotati, per cui spetta all’Ufficio di dimostrare il difetto delle condizioni per l’insorgenza di tale diritto

Con riferimento alla detraibilità dell'Iva ed alla deducibilità dei costi nel caso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità dei costi in essa annotati, per cui spetta all'Ufficio di dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2020, n. 26762 – La notificazione degli atti tributari, ove effettuata tramite richiesta al Comune di provvedervi a mezzo di messo comunale, si perfeziona per l’Amministrazione finanziaria con la consegna dell’atto al Comune e non al messo comunale, che s’incardina nell’ente territoriale, per cui è da tale momento che decorre il termine di decadenza dell’azione impositiva, essendo invece irrilevante la materiale ricezione dell’atto da parte di quel messo

La notificazione degli atti tributari, ove effettuata tramite richiesta al Comune di provvedervi a mezzo di messo comunale, si perfeziona per l'Amministrazione finanziaria con la consegna dell'atto al Comune e non al messo comunale, che s'incardina nell'ente territoriale, per cui è da tale momento che decorre il termine di decadenza dell'azione impositiva, essendo invece irrilevante la materiale ricezione dell'atto da parte di quel messo

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