NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2020, n. 24278 – In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l’apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente

In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2020, n. 24932 – Ai sensi del comma 1 di tale articolo, per quanto rileva in causa, la notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso un ufficio può essere fatta al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione

Ai sensi del comma 1 di tale articolo, per quanto rileva in causa, la notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso un ufficio può essere fatta al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23468 – L’impugnazione tardiva di cui all’art. 327 cod. proc. civ. è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l’incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale l’atto di appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il domicilio eletto ex art. 170 cod. proc. civ., non può avvalersi della impugnazione tardiva ex art. 327 cod. proc. civ.

L'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 cod. proc. civ. è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l'incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale l'atto di appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il domicilio eletto ex art. 170 cod. proc. civ., non può avvalersi della impugnazione tardiva ex art. 327 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23253 – In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni

In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22909 – In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'appello, cui si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22909 – In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'appello, cui si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22505 – Ogni ipotesi di difformità della notifica dal modello legale – fatta eccezione per i casi di assenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione -, ricadono nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo

Ogni ipotesi di difformità della notifica dal modello legale - fatta eccezione per i casi di assenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione -, ricadono nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22514 – Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7 l. n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7 l. n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso

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