NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22909 – In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'appello, cui si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22909 – In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'appello, cui si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22505 – Ogni ipotesi di difformità della notifica dal modello legale – fatta eccezione per i casi di assenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione -, ricadono nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo

Ogni ipotesi di difformità della notifica dal modello legale - fatta eccezione per i casi di assenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione -, ricadono nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22514 – Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7 l. n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7 l. n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2020, n. 21714 – Notifica atti tributari e contrasto giurisprudenziale con questione rimessa alle Sezioni Unite

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 ottobre 2020, n. 21714 Tributi - Notifica atti tributari - Utilizzo del servizio postale - Irreperibilità relativa del destinatario - Prova della notifica - Contrasto giurisprudenziale - Questione rimessa alle Sezioni Unite Rilevato che Avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820110046497531000, emessa nei suoi confronti dall'Equitalia [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21328 – E’ legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico e nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale

E' legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico e nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21298 – Il vizio di notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità) non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto non compiuto o giuridicamente inesistente

Il vizio di notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità) non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto non compiuto o giuridicamente inesistente

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