NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2020, n. 21714 – Notifica atti tributari e contrasto giurisprudenziale con questione rimessa alle Sezioni Unite

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 ottobre 2020, n. 21714 Tributi - Notifica atti tributari - Utilizzo del servizio postale - Irreperibilità relativa del destinatario - Prova della notifica - Contrasto giurisprudenziale - Questione rimessa alle Sezioni Unite Rilevato che Avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820110046497531000, emessa nei suoi confronti dall'Equitalia [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21328 – E’ legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico e nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale

E' legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico e nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21298 – Il vizio di notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità) non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto non compiuto o giuridicamente inesistente

Il vizio di notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità) non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto non compiuto o giuridicamente inesistente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20837 – Sanatoria del vizio di notifica se è raggiunto lo scopo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20837 Tributi - Cartella di pagamento - Vizi di notifica - Sanatoria - Raggiungimento dello scopo - Legittimità della cartella Rilevato che 1. Con la sentenza n. 124/35/11 del 4/1/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l'appello proposto da B. s.r.l. avverso [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2020, n. 20579 – La notifica dell’avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest’ultimo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo

La notifica dell'avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest'ultimo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20605 – Nella notifica dell’avviso di accertamento a mezzo raccomandata, il termine di dieci giorni di cui all’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 – in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 – deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all’art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale

Nella notifica dell’avviso di accertamento a mezzo raccomandata, il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19006 – La notifica del testo integrale della sentenza reiativa del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, e ettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, l. falI. , dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PE C) è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18

La notifica del testo integrale della sentenza reiativa del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, e ettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l. falI. , dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PE C) è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18

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