NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20837 – Sanatoria del vizio di notifica se è raggiunto lo scopo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20837 Tributi - Cartella di pagamento - Vizi di notifica - Sanatoria - Raggiungimento dello scopo - Legittimità della cartella Rilevato che 1. Con la sentenza n. 124/35/11 del 4/1/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l'appello proposto da B. s.r.l. avverso [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2020, n. 20579 – La notifica dell’avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest’ultimo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell’atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l’indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all’interessato l’integrità dell’atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo

La notifica dell'avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest'ultimo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20605 – Nella notifica dell’avviso di accertamento a mezzo raccomandata, il termine di dieci giorni di cui all’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 – in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 – deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all’art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale

Nella notifica dell’avviso di accertamento a mezzo raccomandata, il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2020, n. 19006 – La notifica del testo integrale della sentenza reiativa del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, e ettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13, l. falI. , dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PE C) è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex art. 18

La notifica del testo integrale della sentenza reiativa del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, e ettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l. falI. , dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PE C) è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2020, n. 20216 – L’avviso di ricevimento non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372, comma 2, c.p.c.

L'avviso di ricevimento non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2020, n. 20303 – Nel caso in cui la notifica sia stata eseguita in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile “ex tunc per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice

Nel caso in cui la notifica sia stata eseguita in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile "ex tunc per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20131 – IMU, l’agevolazione prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 cit., comma 5 per i beni immobile di interesse storico e artitico è applicabile ai privati solo dopo la formale emissione del provvedimento dall’autorità amministrativa ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20131 Tributi - IMU - Immobile di interesse storico e artitico - Agevolazione prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 cit., comma 5 - Applicabilità - Condizioni Fatto Considerato che: Con sentenza nr 2401/2019 la CTR della Campania accoglieva l'appello proposto dall'Arciconfraternita di S. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20163 – Nel caso in cui la notificazione sia eseguita dal procuratore di una pluralità di parti delle quali alcune vittoriose ed altre soccombenti, tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione nei confronti delle parti soccombenti difese dall’unico procuratore

Nel caso in cui la notificazione sia eseguita dal procuratore di una pluralità di parti delle quali alcune vittoriose ed altre soccombenti, tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione nei confronti delle parti soccombenti difese dall'unico procuratore

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