NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 settembre 2020, n. 19645 – Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., qualora tale modalità risulti impossibile la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l’ente

Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., qualora tale modalità risulti impossibile la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l'ente

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA – Sentenza 03 agosto 2020, n. 559 – Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2020, n. 18544 – Nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall. all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro

Nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2020, n. 18391 – La variazione di domicilio regolarmente notificata radica la competenza territoriale a decorrere dalla dichiarazione contenente la variazione di domicilio e non è “retroattiva”, non mancando di rimarcare che la variazione di domicilio da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti

La variazione di domicilio regolarmente notificata radica la competenza territoriale a decorrere dalla dichiarazione contenente la variazione di domicilio e non è "retroattiva", non mancando di rimarcare che la variazione di domicilio da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2020, n. 17363 – L’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci ed il debito tributario, validamente iscritto a ruolo nei confronti della società estinta, è stato ritenuto azionabile dai e nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori ex lege della società

L'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci ed il debito tributario, validamente iscritto a ruolo nei confronti della società estinta, è stato ritenuto azionabile dai e nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori ex lege della società

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 agosto 2020, n. 17577 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2020, n. 17373 – Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado

Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado

Corte di Cassazione sentenza n. 17354 depositata il 19 agosto 2020 – In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente

In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente

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