NOTIFICHE

Corte di Cassazione ordinanza n. 27425 depositata il 29 ottobre 2018 – La notifica, eseguita prima dell’entrata in vigore del processo telematico, a mezzo pec dell’atto di appello è inesistente e insanabile

Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del dm. 4 agosto 2015, emanato ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994, secondo periodo, come modificato dall'art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, dei d!. n. 90 del 2014

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2018, n. 28684 – La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica

in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29591 – La notifica a mezzo servizio postale si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita

La notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2018, n. 28872 – Gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente

gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n 890 del 1982

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2018, n. 28735 – La notificazione dell’atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell’efficacia dello stesso, sicché l’inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell’atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge

La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2018, n. 28707 – L’accertamento tributario ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente

l'accertamento tributario ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA – Sentenza 23 ottobre 2018, n. 4130 – La cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell’omissione

Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l'onere di dimostrare l'erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute. "

Torna in cima