NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27877 – In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, sicché è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario

In tema di contenzioso tributario, la notifica dell'appello, cui si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata, in assenza di elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dal contribuente, sicché è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario. Tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'impugnazione pervenuta a conoscenza dell'appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2018, n. 28173 – In tema di notificazione della cartella esattoriale, qualora l’Agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento della cartella di pagamento, con la certificazione di conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, e l’obbligato contesti, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la conformità delle copie agli originali, il giudice, anche laddove riscontri la mancanza di una rituale notificazione, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte

In tema di notificazione della cartella esattoriale, qualora l'Agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione o dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento, con la certificazione di conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, e l'obbligato contesti, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità delle copie agli originali, il giudice, anche laddove riscontri la mancanza di una rituale notificazione, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve comunque valutare le specifiche difformità contestate sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'attestazione, da parte dell'Agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26955 – In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario

in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 27035 – In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente

«In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26685 – La notifica dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale il termine di costituzione per il ricorrente decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario

notificazione dell'appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) "il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)"; 2) "non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a  mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza"

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINICALE MILANO – Sentenza 20 settembre 2018, n. 3870 – Nullità degli atti di ingiunzione per mancata indicazione della qualifica della persona a cui sono stati notificati gli avvisi di accertamento

Nullità degli avvisi sopra citati poiché nelle relative relate di notifica non vi è l'indicazione della qualifica della persona che ha firmato per ricevuta le predette relate. Vale a dire che dagli atti prodotti dal Comune e dalle predette relate non emerge la prova che gli avvisi siano stati notificati al ricorrente e che pertanto lo stesso sia stato posto in condizione di difendersi e di impugnarli Pertanto dalla dichiarazione di nullità degli avvisi presupposti deriva la nullità dell'ingiunzione impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25625 – La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo

«In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2018, n. 23793 – Nel processo tributario, allorché l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale l’appellante ha l’onere – a pena di inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini

nel processo tributario, allorché l'atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale (vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere - a pena di inammissibilità del gravame - di produrre in giudizio, prima della discussione, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso in termini, ex art. 184- bis cod. proc. civ., per produrre il suddetto avviso e di essersi attivato per tempo nel richiedere un duplicato all'amministrazione postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto (Sez. 5, n. 9769 del 14/04/2008; analogamente, Sez. 5, n.19623 del 01/10/2015);

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