NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30392 – La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione

In tema di notifiche a mezzo posta, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notificazione è, ai sensi dell' art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30393 – In tema di notificazioni, la dimostrazione dell’insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell’atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale

in tema di notificazioni, la dimostrazione dell'insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell'atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30344 – L’avviso bonario di cui all’art. 6 comma 5 della legge n. 212 del 2000 deve essere inviato dalla amministrazione finanziaria, a pena di nullità , nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incertezze e rilevanti questioni interpretative

L'avviso bonario di cui all'art. 6 comma 5 della legge n. 212 del 2000 deve essere inviato dalla amministrazione finanziaria, a pena di nullità , nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall'atto impositivo l'esistenza di incertezze e rilevanti questioni interpretative

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 novembre 2018, n. 29286 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29920 – Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435, comma 3 cod. proc. civ., deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quello dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione

Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3 cod. proc. civ., deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quello dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal Giudice ex art. 291 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29827 – Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario

Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29820 – Nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa

Nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, "non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa, ciò perché "La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice"

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