CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2018, n. 29820

Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Estratto di ruolo

Fatti e ragioni della decisioni

V.N.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso il sollecito di pagamento allo stesso notificato e l’atto presupposto (cartella di pagamento) in relazione all’avvenuta regolare notifica dello stesso.

Equitalia Nord spa si è costituita con controricorso.

Con ordinanza n. 29083/2017 il Collegio disponeva acquisirsi il fascicolo di merito.

Il ricorrente ha depositato memorie.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’erroneità della decisione impugnata, che avrebbe ritenuto la regolarità della notifica della cartella in assenza di produzione di copia della stessa, è manifestamente infondato.

Ed invero, la censura, ritualmente dedotta, si appunta sulla mancata produzione della cartella da parte dell’Agente della riscossione. Tale censura è infondata.

Ed invero, questa Corte ha già chiarito – Cass. n. 12888/2015 – che nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (cfr. Cass.n. 10326/2014); ciò perché “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”.

Secondo questa Corte la produzione dell’estratto di ruolo – unitamente alla relata di notifica – è idonea ad individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa. Ciò perché “...l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6)” – cfr. Cass. 11142/2015 e, fra le tante successive, Cass. n. 18762/2018.

A tali principi si è pienamente conformato il giudice di appello.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 26 c. 4 dPR n. 602/1973, 60 comma 1 lett. e) dPR n. 600/1973 e 140 c.p.c. Secondo il ricorrente la notifica dell’atto prodromico sarebbe affetta da inesistenza, in quanto effettuata in assenza di relata di notifica dalla quale risultasse lo svolgimento di ricerche circa l’assenza dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel comune, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., avendo la CTR erroneamente considerato come esistente l’invio della raccomandata informativa.

Tale motivo è fondato.

Occorre rilevare che questa Corte ha ritenuto che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell ‘art. 60, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione – Cass. n. 25079 del 26/11/2014.

Si è dunque costantemente ritenuto (ex plurimis, Cass., n. 14030 del 2011; n. 3426 del 2010; n. 15856 e n. 10177 del 2009; n. 28698 del 2008; n. 22677 e n. 20425 del 2007) che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal (noto) suo domicilio fiscale (sia esso la casa di abitazione, l’ufficio od il luogo in cui esercita l’industria o il commercio) e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (in altri termini: se ricorrono i casi di irreperibilità cosiddetta “relativa”, previsti dall’art. 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 (“La notificazione … è eseguita secondo le norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e segg.”). Occorrono, dunque, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile: a) il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito (avviso avente il contenuto precisato dall’art. 48 disp. att. c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento. Si è dunque precisato che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione – cfr. Cass. n. 9782/2018, Cass. n. 25079/2014.

Orbene, nel caso di specie la CTR non si è attenuta ai superiori principi, essendosi limitata a richiedere, in un caso dalla stessa qualificato come di irreperibilità relativa, l’inoltro della raccomandata informativa e non anche la prova dell’avvenuta ricezione della stessa.

Né è ipotizzabile la sanatoria della invalidità della notifica della cartella alla stregua dell’art. 156 c.p.c.

Ed infatti, la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata, a norma dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può ritenersi solo in presenza della tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto – cfr. Cass. n. 1238/2014, Cass. n. 5057/2015.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo, disatteso il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.