CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4884 – Nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale, né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica