NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 265 – Omessa notifica delle medesime cartelle esattoriali – Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma

il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che l'omissione di uno di essi (quale l'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario) la rende nulla; tale nullità resta, peraltro, sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 54 – Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32441 – Qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32441 Accertamento fiscale - Cartella di pagamento - Notifica Fatti di causa 1. M.A., titolare di una farmacia, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale avverso la cartella esattoriale a lui notificata, per l’anno 2004, ai fini Irpef, deducendo di non avere mai ricevuto il precedente [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 dicembre 2018, n. 33677- Ai fini della ritualità della notifica, non rileva il momento in cui l’atto è stato recapitato al portiere bensì la data di spedizione; neppure può trovare fondamento la censura secondo la quale, essendo il socio stato contumace in sede di appello, sarebbe stata inefficace l’elezione di domicilio fatta in primo grado

ai fini della ritualità della notifica, non rileva il momento in cui l'atto è stato recapitato al portiere bensì la data di spedizione; neppure può trovare fondamento la censura secondo la quale, essendo il socio stato contumace in sede di appello, sarebbe stata inefficace l'elezione di domicilio fatta in primo grado

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2018, n. 32467 – Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile a consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso

nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2018, n. 31115 – In tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile

in tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente ed all'appellante dagli artt. 20, 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2018, n. 30921 – Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica

"Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2018, n. 30794 – In tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto

In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

Torna in cima