CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2018, n. 30921 – Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica