CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2018, n. 30921
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione a mezzo posta – Termini – Procedimento – Contenzioso tributario
Ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, nei cui confronti né il contribuente né il concessionario della riscossione hanno spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Calabria, relativa a una cartella di pagamento avente ad oggetto la tassazione su retribuzioni e l’imposta sostitutiva TFR 2005.
L’ufficio, con un primo motivo, deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 53 comma 2 e dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/92, dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., e dell’art. 2699 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile il gravame, per mancato deposito della ricevuta postale di spedizione dell’atto d’appello, al momento della costituzione in giudizio.
Con un secondo motivo, il medesimo ufficio deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello avrebbero omesso di pronunciarsi sull’istanza di rinnovazione della notifica dell’appello, ex art. 291 c.p.c., che non era andata a buon fine per causa non imputabile al notificante e con la quale chiedeva di essere autorizzato alla rinnovazione della notifica.
Con un terzo motivo, l’ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 153 comma 2, 291, e 350 comma 2 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello non avevano voluto disporre la rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso il difensore della società fallita, benché il mancato perfezionamento della stessa fosse dovuta a causa non imputabile al notificante, in quanto, dal controllo dell’albo professionale l’indirizzo indicato risultava corretto.
Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo e del terzo.
Infatti, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, si è statuito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (Cass. sez. un. 13453/17).
Inoltre, va ricordato che – laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo– la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in gioco la ammissibilità/procedibilità dell’appello e quindi il passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis (Sez. U. n. 6994 del 2010; conf. Cass. n. 16780 del 2015 e n. 12885 del 2002),anche ai fini terzo comma dell’art. 382 cod. proc. civ. (Cass. n. 3004 del 2004; conf. Cass. n. 27300 e n. 19222 del 2013; v. n. 24743 del 2011). Ciò è ribadito in sedes materiae dalle precitate decisioni delle sezioni unite riguardo alla cd. “prova di resistenza” (vedasi par. 5.13 e par. 6 delle motivazioni). Il tutto va, poi, integrato dal vasto orientamento secondo cui la “nullità della sentenza”, ai fini della produzione di nuovi documenti consentita dall’art. 372 cod. proc. civ., va interpretata in senso ampio, comprendendovi non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle derivanti da vizi del procedimento che si ripercuotono direttamente sulla decisione medesima (es. Cass. n. 3155 del 1982, n. 653 del 1989, n. 13139 del 1991, n. 23576 del 2004, n. 19977 del 2005, n. 13535 del 2007). In tal senso vanno valorizzate anche le certificazioni rilasciate postume dalla cancelleria o segreteria del giudice d’appello circa l’effettività di adempimenti processuali, in disparte il controllo diretto del fascicolo del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità (Cass. n. 22246 e n. 23100 del 2017).
Nel caso di specie, il termine per proporre appello, essendo stata la sentenza di primo grado depositata l’8 aprile 2015, come riportato dalla stessa CTR, scadeva il 9.11.2015, mentre, dalla distinta di spedizione, riportata in ricorso ai fini dell’autosufficienza, ed asseverata dall’ufficio postale con timbro datario, l’appello risulta essere stato spedito il 6.11.15 e ricevuto il 9.11.15 (vedi avviso di ricevimento, anch’esso riportato in ricorso ai fini dell’autosufficienza), pertanto, l’appello era tempestivo, mentre, dall’attestazione della cancelleria della CTR riportata in ricorso ai fini dell’autosufficienza, l’ufficio risulta costituito il 2.12.15, quindi, nel termine di legge.
In accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, la sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.
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