NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 398 – La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68/2005

la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68/2005. L’art. 16 septies dello stesso decreto - Tempo delle notificazioni con modalità telematiche - stabilisce che «La disposizione dell’art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 632 – Gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992

Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992 cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interesse alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 583 – La notifica di un atto è legittima se ritualmente eseguita alla persona fisica che rappresenta l’ente, a mani della moglie, presso il domicilio del rappresentante legale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 gennaio 2019, n. 583 Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Domicilio del rappresentante legale La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 gennaio 2019, n. 232 – Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle poste

Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 gennaio 2019, n. 265 – Omessa notifica delle medesime cartelle esattoriali – Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma

il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che l'omissione di uno di essi (quale l'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario) la rende nulla; tale nullità resta, peraltro, sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 54 – Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32441 – Qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32441 Accertamento fiscale - Cartella di pagamento - Notifica Fatti di causa 1. M.A., titolare di una farmacia, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale avverso la cartella esattoriale a lui notificata, per l’anno 2004, ai fini Irpef, deducendo di non avere mai ricevuto il precedente [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 dicembre 2018, n. 33677- Ai fini della ritualità della notifica, non rileva il momento in cui l’atto è stato recapitato al portiere bensì la data di spedizione; neppure può trovare fondamento la censura secondo la quale, essendo il socio stato contumace in sede di appello, sarebbe stata inefficace l’elezione di domicilio fatta in primo grado

ai fini della ritualità della notifica, non rileva il momento in cui l'atto è stato recapitato al portiere bensì la data di spedizione; neppure può trovare fondamento la censura secondo la quale, essendo il socio stato contumace in sede di appello, sarebbe stata inefficace l'elezione di domicilio fatta in primo grado

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